Doppia conforme e prova delle esenzioni TARI: oneri del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 27108 del 18.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento ex art. 380-bis cod. proc. civ. il consigliere che ha formulato la proposta di definizione accelerata può integrare il collegio ed essere nominato relatore, non versando in incompatibilità ex artt. 51 e 52 cod. proc. civ., perché la proposta non ha funzione decisoria. In presenza di doppia conforme resta precluso il motivo ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., se il ricorrente non indica le ragioni di fatto delle due decisioni e non dimostra che sono tra loro diverse. La dimostrazione dei fatti costitutivi del tributo grava sull’amministrazione, ma il diritto a esclusioni o esenzioni va provato dal contribuente. La censura di art. 115 cod. proc. civ. non può investire la valutazione del materiale istruttorio, rientrando nel prudente apprezzamento ex art. 116 cod. proc. civ.. Deciso il ricorso in conformità alla proposta, opera la responsabilità aggravata ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ..

Il Fatto

La società contribuente impugna l’avviso di accertamento notificatole dal concessionario della riscossione per il Comune, per omessa dichiarazione e mancato pagamento di TARI e TEFA dovute per l’anno 2017 in relazione a un immobile. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta respinge il ricorso; la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania rigetta l’appello con sentenza n. 2208/2025.

La società propone ricorso per cassazione con due motivi. Il concessionario resiste con controricorso. Depositata la proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ., la ricorrente si oppone chiedendo la decisione e illustrando le proprie ragioni con memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto una questione preliminare di composizione del collegio. Il consigliere che ha formulato la proposta accelerata può far parte del collegio che definisce il giudizio e può esserne relatore. La proposta, infatti, non rivela una funzione decisoria e non assume valore di pronuncia definitiva. La decisione in camera di consiglio conseguente all’opposizione non si configura come fase autonoma di riesame o controllo della proposta, così escludendosi l’incompatibilità (richiamate Cass. S.U. n. 9611/2024 e n. 19234/2024).

Il primo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla classificazione catastale dell’immobile come rudere. Richiamato l’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., la Corte ricorda che in caso di doppia conforme il soccombente non può censurare l’omesso esame dei fatti decisivi ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.. Deve invece indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di appello, dimostrandone la diversità (tra le altre, Cass. n. 26774/2016 e n. 11109/2025). La società non assolve a tale onere: il motivo è inammissibile.

Il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 2697 cod. civ.. La Corte precisa che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. è censurabile solo se si denunci l’attribuzione dell’onere della prova a una parte diversa da quella onerata, non quando si contesti la valutazione delle acquisizioni istruttorie (Cass. n. 14482/2024 e S.U. n. 20867/2020).

Quanto al riparto probatorio, la dimostrazione dei fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria grava sull’amministrazione, ma il diritto a fruire di esclusioni o esenzioni va provato dal contribuente (richiamate Cass. n. 1036/2026 e n. 34269/2025). Le deroghe alla tassazione e le riduzioni delle superfici non operano in via automatica: i presupposti vanno dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione (Cass. n. 5293/2023). Nessuna inversione dell’onere ha operato la Corte regionale, che ha correttamente posto a carico della contribuente l’onere di documentare l’esistenza e la delimitazione delle aree non imponibili e il relativo smaltimento.

La censura ex art. 115 cod. proc. civ. non può poi investire l’erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo l’uso di prove non dedotte, la disattenzione di prove legali o la ricezione acritica di elementi soggetti a valutazione (Cass. n. 26377/2025). Il motivo si risolve così in un’istanza di revisione del convincimento del giudice di merito, estranea al giudizio di legittimità (Cass. n. 232/2026): è infondato, nella parte in cui non è inammissibile.

Deciso il ricorso in conformità alla proposta, la Corte applica la disciplina sanzionatoria dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., richiamata dall’ultimo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: tale norma codifica un’ipotesi di abuso del processo (Sez. U. n. 27433/2023 e n. 28540/2023). Conseguono la condanna alle spese, la somma equitativamente determinata in favore della controricorrente e il versamento in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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