Improcedibile il ricorso se manca copia integrale della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. V n. 2224 del 22.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La produzione, da parte del ricorrente, di una copia incompleta della sentenza impugnata integra causa di improcedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., ove la parte omessa non consenta di dedurre con certezza né l’oggetto della controversia né le ragioni poste a fondamento della pronuncia. Il principio opera anche quando manchi una sola pagina, purché la parte non prodotta contenga allegazioni rilevanti ai fini dell’esame della fondatezza dei motivi di gravame. La verifica della completezza del fascicolo costituisce pertanto un presupposto di procedibilità che precede e assorbe l’esame delle censure.
Il Fatto
La contribuente, titolare di un’impresa individuale esercente commercio di autoveicoli, ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2005, con cui l’Ufficio, a seguito di PVC, aveva disconosciuto acquisti documentati da fatture emesse da un fornitore ritenuto privo di organizzazione, recuperando a tassazione IRPEF, IRAP e IVA.
La CTP ha accolto parzialmente il ricorso in punto IVA e IRAP. La CTR della Sicilia ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo non assolto l’onere probatorio. L’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; la contribuente non si è costituita. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per incompletezza della copia della sentenza prodotta.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva preliminarmente che la copia della sentenza impugnata prodotta dal ricorrente manca di gran parte della parte motiva. Tale lacuna, unita all’omessa trascrizione per esteso della motivazione nel ricorso, impedisce di individuare le ragioni della decisione sulle quali si appuntano le censure.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la produzione di copia incompleta della sentenza impugnata è causa di improcedibilità ex art. 369 cod. proc. civ., quando la mancata produzione integrale non consenta di dedurre con certezza né l’oggetto della controversia né le ragioni della pronuncia (Cass., Sez. I, 8 luglio 2020, n. 14347; Cass., Sez. VI, 5 giugno 2018, n. 14426; Cass., Sez. I, 7 maggio 2015, n. 9199; Cass., Sez. V, 17 febbraio 2005, n. 3254).
Il principio trova applicazione, secondo la Corte, anche quando manchi una sola pagina della copia prodotta, purché la parte omessa contenga allegazioni rilevanti per l’esame dei motivi di gravame (Cass., Sez. I, 12 dicembre 2016, n. 25407; Cass., Sez. III, 14 luglio 2003, n. 11005).
Nel caso di specie la copia prodotta manca di due pagine e contiene solo una parte della motivazione relativa all’esame del primo motivo di ricorso (già primo motivo di appello). Tale incompletezza, aggravata dalla censura di omessa pronuncia sviluppata con il secondo motivo, non consente di esaminare la fondatezza di alcuno dei motivi proposti. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con nulla per le spese in assenza di costituzione dell’intimata.
Nota della Redazione
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