Chiamata in garanzia e impugnazione del terzo chiamato sul rapporto principale (Cass. civ. Sez. II n. 3316 del 06.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di chiamata in causa in garanzia, l’impugnazione esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale sia quella di garanzia può attingere anche il rapporto principale e giova al soggetto garantito, indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria. Tale distinzione ha valore puramente descrittivo ed è priva di effetti ai fini dell’applicazione degli artt. 32, 108 e 331 c.p.c. La legittimazione del terzo a contestare la congruità del credito oggetto del rapporto principale discende dalla relazione tra rapporto principale di debito e rapporto accessorio di garanzia. L’acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione ai sensi dell’art. 329 c.p.c., presuppone atti incompatibili con la volontà di impugnare e non è integrata dal pagamento spontaneo della somma liquidata in primo grado, specie se relativo a soggetti estranei al giudizio. La determinazione della maggiorazione del compenso professionale per importanza dell’impegno è rimessa al giudice di merito ed è censurabile solo per vizi della motivazione.

Il Fatto

Un difensore ha assistito in sede penale alcuni medici imputati di omicidio colposo per responsabilità medica. Esaurito il processo con sentenza irrevocabile di assoluzione, il professionista ha agito in via monitoria per il pagamento del compenso. Gli ingiunti hanno proposto separate opposizioni, contestando la pretesa e chiamando in causa la struttura sanitaria per essere manlevati.

Il Tribunale, riuniti i giudizi, ha respinto le opposizioni e ha condannato i medici al pagamento delle spese, ponendo a carico della struttura sanitaria il rimborso di quanto dovuto al difensore e di quanto anticipato per il giudizio di opposizione. La Corte d’appello, su gravame della struttura, ha parzialmente riformato la decisione, riducendo il compenso e riconoscendo il rimborso degli importi anticipati dai medici, con esclusione delle spese processuali poste a loro carico. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione; i medici hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale, cui ha replicato la struttura sanitaria.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’ammissibilità dell’appello della struttura sanitaria, che aveva contestato la congruità del compenso liquidato al difensore. Secondo la ricorrente, l’ente avrebbe potuto dolersi solo della regolazione dei rapporti interni con i medici, configurandosi una garanzia impropria, ma non impugnare i capi sul rapporto principale di debito. Il motivo è infondato: le contestazioni sulla congruità non integrano una domanda preclusa in appello, ma una censura veicolata da un motivo di gravame ammissibile, data la relazione tra rapporto principale e rapporto accessorio di garanzia, che la stessa ricorrente riconduce alla garanzia impropria (Cass. 25707/2016).

La sentenza è conforme ai principi delle Sezioni Unite n. 24707/2015: l’ente era legittimato a impugnare la decisione sul rapporto principale e a discutere la congruità della liquidazione, rispondendo di tali oneri in forza del rapporto di garanzia. La Corte ribadisce che l’impugnazione del terzo chiamato, avverso la sentenza che abbia accolto domanda principale e domanda di garanzia, può attingere il rapporto principale e giova al garantito, a prescindere dalla qualificazione della garanzia, che ha valore descrittivo e nessun effetto sugli artt. 32, 108 e 331 c.p.c. (Cass. 11724/2021; Cass. 5876/2018).

Quanto all’acquiescenza, la Corte richiama l’art. 329 c.p.c.: essa consiste nella manifestazione, espressa o tacita, della volontà di non impugnare e può desumersi solo da atti incompatibili con tale volontà. Non basta il pagamento spontaneo della somma liquidata in primo grado (Cass. 11769/2012; Cass. 34539/2021). Nel caso concreto il pagamento riguardava soggetti estranei al giudizio e non era incompatibile con l’impugnazione, non rilevando la mera corrispondenza quantitativa degli importi.

Sulla maggiorazione del compenso, la Corte osserva che la valutazione dell’importanza dell’impegno professionale è rimessa al giudice di merito (Cass. 17868/2020; Cass. 22248/2022). La Corte d’appello ha ritenuto congrua la maggiorazione pari al doppio dei valori tariffari, escludendo la quadruplicazione, mai automatica e non giustificata da profili di eccezionale complessità.

Sul ricorso incidentale, la Corte esclude l’omessa pronuncia, ricordando che il vizio non sussiste quando la decisione adottata comporti implicitamente la reiezione della pretesa, per incompatibilità con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. 24155/2017; Cass. 32572/2023). Entrambi i ricorsi sono respinti, con compensazione integrale delle spese tra difensore e medici e condanna solidale delle parti al pagamento delle spese in favore della struttura sanitaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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