Regolamento d’ufficio inammissibile se tardivo rispetto alla prima udienza (Cass. civ. Sez. II n. 3934 del 13.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento di competenza sollevato d’ufficio dal giudice investito della controversia, a seguito di pronuncia declinatoria della stessa da parte del giudice preventivamente adito, è tempestivo — secondo quanto si ricava dall’art. 38 cod. proc. civ. — purché sia promosso entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di riserva assunta in quella sede. Il regolamento sollevato dopo che la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione è pertanto inammissibile per tardività. Il termine è posto a pena di decadenza e la sua violazione preclude l’esame nel merito del conflitto negativo di competenza. Nessuna pronuncia sulle spese consegue al regolamento sollevato d’ufficio dal giudice.
Il Fatto
Una società proponeva davanti al Giudice di pace di Roma opposizione a una cartella di pagamento con cui le era stato intimato il pagamento di poco più di duemila euro a titolo di infrazioni al codice della strada. Il giudice adito si dichiarava incompetente per valore e la causa veniva riassunta davanti al Tribunale di Roma.
Il Tribunale, ritenendo che la controversia rientrasse nella competenza per materia e territorio del Giudice di pace, sollevava d’ufficio il regolamento di competenza con ordinanza depositata il 31 gennaio 2023. Nessuna memoria difensiva veniva depositata dalle parti nel processo davanti alla Cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla giurisprudenza consolidata sul termine per la proposizione del regolamento d’ufficio. Richiamando la Cass. n. 27731/2019, il Collegio ribadisce che il regolamento di competenza promosso dal giudice investito della controversia a seguito della pronuncia declinatoria del giudice preventivamente adito è tempestivo, secondo quanto si ricava dall’art. 38 cod. proc. civ., purché sia proposto entro la prima udienza di trattazione, anche a seguito di riserva assunta in quella sede.
Il principio trova la sua ratio nella necessità di concentrare ogni rilievo sulla competenza nella fase iniziale del giudizio, prima che il thema decidendum si consolidi. Il dies a quo del termine coincide con la prima udienza di trattazione del processo riassunto, non con un momento successivo del suo svolgimento.
Nel caso esaminato la stessa ordinanza di rimessione attestava che la causa era già stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 14 luglio 2022 dal giudice precedente e, quindi, trattenuta in decisione dal giudice subentrato nel ruolo. Quest’ultimo aveva dunque promosso il regolamento quando la fase di trattazione era ormai chiusa.
La Corte ne trae la dichiarazione di inammissibilità del regolamento d’ufficio. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento sollevato d’ufficio dal giudice, secondo il richiamato precedente Cass. n. 1167/2007, e non avendo peraltro le parti svolto attività difensiva.
Il processo viene così rimesso innanzi al Tribunale di Roma per la riassunzione nel termine di legge, dovendosi ricondurre la cognizione al giudice che ha sollevato il regolamento divenuto inammissibile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.