Leasing traslativo, usura moratoria e trasparenza degli interessi (Cass. civ. Sez. III n. 3930 del 13.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nel Tasso effettivo globale medio non preclude l’operatività dei decreti ministeriali di cui all’art. 2, comma 1, legge n. 108 del 1996, ove contengano la rilevazione del tasso medio praticato. Il tasso soglia degli interessi moratori è diverso da quello degli interessi corrispettivi e contiene una maggiorazione: ove i decreti ministeriali non rechino l’indicazione di tale maggiorazione, il termine di confronto è il TEGM. Per i contratti conclusi prima della rilevazione del tasso di mora, non può applicarsi la maggiorazione del 2,1%, riferibile solo ai contratti stipulati dall’1.4.2003. Ai leasing traslativi risolti anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 124 del 2017 si applica in via analogica l’art. 1526 cod. civ., con conseguente potere officioso del giudice di ridurre l’indennità.
Il Fatto
Una società è subentrata in un contratto di leasing immobiliare stipulato nel novembre 2002 tra una banca e l’originaria utilizzatrice, avente ad oggetto un complesso alberghiero. Il rapporto è proseguito tra la banca concedente e la società subentrata.
Nell’ottobre 2016 la banca ha comunicato la risoluzione anticipata per inadempimento, per il mancato pagamento di alcune rate, e ha agito in giudizio davanti al Tribunale per far constatare l’inadempimento, ottenere la restituzione del bene e il pagamento delle rate scadute e a scadere. La società si è difesa eccependo l’usura e l’illegittimità della pretesa delle rate future. Il Tribunale ha accolto la domanda e la decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Milano. La società ricorre in Cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è fondato. La Corte d’Appello aveva ritenuto che il tasso soglia per gli interessi moratori dovesse essere maggiorato rispetto a quello corrispettivo, fissandolo al 13,29%, quindi superiore al tasso applicato del 12,74%. La Suprema Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 19597 del 2020: il tasso soglia degli interessi moratori è diverso da quello corrispettivo e contiene una maggiorazione solo se i decreti ministeriali la indicano. Poiché tale indicazione compare soltanto dal d.m. 25 marzo 2003, per i contratti antecedenti a quella data il confronto va effettuato con il TEGM, senza la maggiorazione del 2,1% ipotizzata dal giudice di merito.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile e comunque infondato. La ricorrente non ha dimostrato di avere posto in appello la questione della sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori. Nel merito opera la regola, già affermata dalla Corte, secondo cui ai fini della determinazione del tasso soglia non è possibile il cumulo materiale delle due voci, stante la diversa funzione che esse svolgono, dovendosi procedere al calcolo separato.
Il terzo motivo è fondato. Il leasing, di tipo traslativo, prevedeva l’acquisto dell’immobile da parte della banca e la concessione in godimento con facoltà di riscatto a un prezzo nettamente inferiore al costo complessivo. Essendo il rapporto risolto prima dell’entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, si applica in via analogica l’art. 1526 cod. civ., secondo il principio delle Sezioni Unite n. 2061 del 2021. La clausola che, in caso di risoluzione per inadempimento, attribuisce al concedente il diritto di trattenere i canoni e impone all’utilizzatore di corrispondere quelli scaduti non è di per sé nulla, ma resta fermo il potere officioso del giudice di ridurre l’indennità in caso di definitiva acquisizione delle rate al concedente.
Il quarto motivo è fondato. La mancata indicazione del tasso leasing non determina la violazione dell’art. 117, comma 4, T.U.B. ove il tasso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci obiettivamente individuabili, senza margine di incertezza o discrezionalità per la società concedente. Il quinto e il sesto motivo restano assorbiti dall’accoglimento dei precedenti. La Corte accoglie il ricorso nei termini indicati, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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