Permessi elettorali consiglieri comunali e controlli del datore di lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3998 del 13.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
I permessi riconosciuti agli amministratori locali per l’espletamento del mandato elettorale, anche quando siano fruiti per forme atipiche di esercizio della carica, devono comunque presentare un collegamento funzionale, obiettivo e apprezzabile con la funzione pubblica correlata al mandato. La mancanza, nella normativa regionale siciliana, di una disposizione equivalente a quella statale che impone la documentazione puntuale dell’attività non svincola i permessi dalla necessità di un collegamento con il mandato, poiché tale previsione nazionale ha rilievo meramente probatorio. Ne consegue che il datore di lavoro privato può sindacare se la fruizione dei permessi risponda alle causali dichiarate dal lavoratore, e il licenziamento per abuso del diritto è legittimo quando l’accertamento di fatto escluda ogni nesso con l’espletamento della carica.
Il Fatto
Un lavoratore con qualifica di caposala presso una struttura sanitaria privata, consigliere comunale in Sicilia, veniva licenziato per giusta causa dopo contestazione disciplinare. Gli si contestava di avere abusato, in un arco temporale determinato, dei permessi per c.d. mandato elettorale previsti dall’art. 79, comma 3, d.lgs. n. 267/2000.
Il Tribunale respingeva l’opposizione all’ordinanza che aveva disatteso le domande del lavoratore; la Corte d’appello rigettava il reclamo, confermando la legittimità del recesso. Il lavoratore ricorreva per cassazione con unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 12 delle preleggi e dell’art. 20 della legge regionale Sicilia n. 30/2000, sostenendo che la norma regionale non consentisse al datore di lavoro di controllare le modalità di utilizzo dei permessi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di improcedibilità del ricorso. Secondo un indirizzo consolidato, in caso di deposito mediante il servizio postale rileva la data di consegna del plico all’ufficio postale: l’iscrizione a ruolo si considera avvenuta in quel momento, anche se il plico giunge a destinazione oltre il termine di venti giorni dell’art. 369 c.p.c. Nel caso di specie il deposito era stato attestato entro il termine dalla notifica.
Nel merito, la censura è stata dichiarata infondata. La Corte territoriale non aveva mai affermato che la norma regionale consentisse al datore di lavoro di sindacare i permessi, né che questi dovessero essere impiegati solo per le riunioni degli organi comunali. Al contrario, i giudici di merito avevano riconosciuto che i permessi possono essere usati per forme atipiche di espletamento del mandato, purché sussista un collegamento istituzionale con l’attività dell’ente.
La Corte ha condiviso la lettura fondata sulla lettera della legge regionale e sulla sua ratio, individuata anche in base a rilievi sistematici e alla matrice costituzionale del diritto ai permessi ex art. 51 Cost. La mancanza, nell’ordinamento siciliano, di una norma analoga al comma 6 dell’art. 79 d.lgs. n. 267/2000 non è decisiva: quella disposizione ha rilievo soltanto probatorio, indicando come e quando l’attività del mandato debba essere dimostrata.
Il Collegio ha poi escluso che il diritto di assentarsi possa fondarsi sulla sola qualifica soggettiva. Anche i permessi aggiuntivi non retribuiti devono risultare necessari per l’espletamento del mandato: l’uso del verbo “risultino” impone che la necessità sia dimostrabile, non meramente affermata. Pertanto non era precluso alla datrice di lavoro privata controllare se la fruizione rispondesse alle causali autodichiarate.
I giudici di merito, con accertamento in fatto compiuto ed esaustivo, avevano escluso che il ricorrente avesse usufruito dei permessi in forme atipiche nell’ambito delle attività da lui prospettate come consentite. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Nota della Redazione
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