Fideiussione e giudicato interno: il motivo eccentrico è inammissibile (Cass. civ. Sez. III n. 8216 del 26.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che denunci la violazione dell’art. 2909 cod. civ. deve censurare specificamente la statuizione con cui il giudice di merito ha ritenuto formato il giudicato interno, non potendosi limitare a prospettare questioni interpretative del negozio o di applicabilità di un modello contrattuale. È pertanto inammissibile, per eccentricità rispetto alla rubrica, il motivo che, deducendo la violazione dell’art. 2909 cod. civ., argomenti in realtà sull’interpretazione della fideiussione e sulla conformità delle clausole allo schema ABI. Ove risulti accertato il giudicato interno sulla qualificazione del contratto come contratto autonomo di garanzia, cade anche il motivo che denunci l’omessa pronuncia su eccezioni di nullità e di decadenza, attinenti a istituti propri della fideiussione.

Il Fatto

Una banca aveva ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti di una garante, a tutela del residuo di due finanziamenti erogati a una società che non li aveva rimborsati. La garante propose opposizione, che fu rigettata in primo grado.

La sentenza fu appellata dinanzi alla Corte d’appello, che respinse il gravame. La garante ricorse quindi per cassazione con due motivi, incentrati sulla qualificazione giuridica delle fideiussioni e sulla ritenuta formazione di un giudicato interno sul punto; la banca resistette con controricorso. La questione approda così al vaglio di legittimità.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2909 cod. civ., sostenendo che il giudice d’appello avesse erroneamente ritenuto formatosi un giudicato interno sulla qualificazione delle garanzie come contratti autonomi di garanzia. La ricorrente invocava inoltre la nullità di talune clausole per conformità allo schema ABI, dichiarate lesive della concorrenza dall’Autorità antitrust, e deduceva l’applicabilità dell’art. 1957 cod. civ. sulla decadenza del fideiussore.

La Corte rileva che il motivo, al di là della rubrica, argomenta in realtà sull’interpretazione del negozio e sull’applicabilità del modello ABI. Il suo contenuto avrebbe dovuto investire la decisione del giudice d’appello nella parte in cui dichiara formato il giudicato interno. L’argomentazione è dunque eccentrica rispetto alla censura prospettata, con conseguente inammissibilità del motivo.

La Corte osserva altresì che, se il contratto è qualificato come autonomo e non come fideiussione, non trova applicazione l’art. 1957 cod. civ., con assorbimento di tutte le argomentazioni svolte sull’eccezione di decadenza. Il motivo non aggredisce in modo pertinente il capo della sentenza relativo al giudicato.

Il secondo motivo denunciava l’omessa pronuncia sull’eccezione di nullità di alcune clausole del contratto fideiussorio per violazione della legge n. 287/1990, sulla decadenza ex art. 1957 cod. civ. e sulla tardività delle azioni della banca verso il debitore. La Corte ne rileva la caducazione per effetto del giudicato sulla natura di negozio autonomo di garanzia, confermato dalla stessa impostazione del motivo.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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