Uso del nome di persona famosa e bilanciamento tra finalità informative e (Cass. civ. Sez. I n. 9289 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sussistenza di uno scopo commerciale o pubblicitario non vale di per sé a escludere la liceità dell’uso del nome altrui, potendo coesistere con finalità informative, didattiche o culturali. Nei casi di confine tra uso informativo e uso commerciale in senso lato occorre una ponderazione degli interessi in gioco, lasciando aperta la possibilità che l’interesse informativo prevalga su quello pubblicitario. Il bilanciamento investe da un lato il diritto al rispetto del proprio nome e della propria identità personale, dall’altro la libertà d’impresa e l’interesse degli individui a essere informati. La valutazione sulla prevalenza della funzione descrittiva costituisce accertamento di merito, insindacabile in cassazione sotto il paradigma della violazione di legge.
Il Fatto
I figli di una nota attrice deceduta convenivano in giudizio una società operante nel settore calzaturiero, chiedendo il risarcimento dei danni per l’uso non autorizzato del nome della madre e per la contraffazione di un marchio registrato a esso corrispondente. L’uso contestato riguardava tre modelli di calzature presentati al pubblico a fini commerciali con associazione al nome dell’attrice.
Il Tribunale respingeva le domande e la Corte di appello di Firenze, con sentenza depositata il 6 ottobre 2022, rigettava l’appello principale, confermando la liceità dell’uso descrittivo del nome e l’inammissibilità delle domande di contraffazione dei marchi comunitari, proposte tardivamente. I ricorrenti impugnavano la sentenza per cassazione con undici motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 7 cod. civ., che tutela il diritto al nome non solo contro le condotte usurpative, ma contro ogni utilizzazione che arrechi al titolare un pregiudizio ingiustificato, comprese le utilizzazioni commerciali associate a prodotti posti in vendita. L’illecito presuppone però che l’uso sia indebito, ossia non costituisca esercizio di un diritto, di una facoltà o di un interesse giuridicamente apprezzabile.
Per delineare il perimetro degli usi leciti il Collegio richiama la disciplina sul diritto d’autore, e in particolare l’art. 97 l.n. 633 del 1941, da cui si è fatto discendere che la divulgazione dell’immagine senza consenso è illecita quando sia rivolta a fini puramente commerciali e non risponda a finalità informative. La Corte osserva tuttavia che tali finalità sovente coesistono con lo scopo di lucro, poiché vengono soddisfatte mediante un’attività imprenditoriale.
Richiamando Cass. n. 19515 del 2022, la Corte esclude che lo scopo commerciale valga di regola a escludere ogni fine informativo. Il quadro normativo è articolato e coinvolge il diritto al nome e all’identità personale, la libertà d’impresa e l’interesse degli individui a essere informati. Nei casi di confine occorre quindi un’attenta ponderazione, potendo l’interesse informativo prevalere.
Nel caso concreto la Corte distingue la “Ballerina Audrey”, il cui uso era coperto da un accordo concluso nel 2000 con la fondazione benefica creata dai figli dell’attrice, dagli altri due modelli, per i quali il nome compariva nella descrizione del prodotto sul sito della società. La Corte di appello ha ritenuto prevalente la funzione essenzialmente informativa, correlata all’esigenza di indicare l’origine prestigiosa della calzatura, e ha così correttamente operato il bilanciamento: valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità.
Il primo motivo è pertanto inammissibile. Il secondo motivo, sulla revoca del consenso, e il terzo, sul travisamento della prova, sono inammissibili per novità della questione e per doglianza cadente sulla valutazione probatoria. Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili per la preclusione della doppia conforme. Il sesto motivo è inammissibile, risolvendosi in una mera contrapposizione tra interpretazioni del contratto. Il nono motivo è infondato: la registrazione del marchio è elemento identificativo imprescindibile, per cui i marchi comunitari azionati erano diversi da quello statunitense originariamente dedotto. L’ultimo motivo è inammissibile per difetto di interesse, avendo la Corte territoriale respinto la domanda per tardività e solo ad abundantiam argomentato sul merito. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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