Deposito telematico: costituzione perfetta con le prime due PEC (Cass. civ. Sez. III n. 9291 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo civile telematico la costituzione in giudizio dell’attore si perfeziona con il ricevimento delle prime due PEC, cioè la ricevuta di avvenuta accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna, generate dal sistema al momento dell’invio. Le successive due PEC, relative all’esito dei controlli automatici del dominio giustizia e della cancelleria, attengono a fasi esterne all’attività della parte e non ne condizionano la tempestività. Se il deposito non raggiunge il cancelliere per un difetto del sistema informatico, il mancato perfezionamento non è imputabile alla parte, che ha già esaurito il proprio compito. Ne consegue l’illegittimità del decreto di esecutività emesso ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. e l’irrilevanza di ogni questione sulla rimessione in termini.
Il Fatto
Una società ottiene dal Tribunale di Prato un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma dovuta in relazione alla fornitura di energia elettrica. La debitrice notifica tempestivamente l’opposizione e, entro i dieci giorni prescritti, invia per via telematica la nota di iscrizione a ruolo, ricevendo la prima e la seconda PEC. Non le pervengono la terza e la quarta PEC e il deposito non diviene disponibile per la cancelleria.
Il Tribunale emette quindi decreto di esecutività ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. Appresa la notizia tramite il precetto, la debitrice rinnova l’iscrizione a ruolo, questa volta con esito positivo, e chiede la rimessione in termini prospettando un malfunzionamento del sistema. Il Tribunale dichiara improcedibile l’opposizione per tardività dell’iscrizione a ruolo. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza parziale, accoglie il gravame sulla tempestività della costituzione. La ricorrente propone ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I quattro motivi sono esaminati congiuntamente, essendo il loro oggetto strettamente correlato. Il nucleo della questione riguarda la qualificazione del deposito telematico come fattispecie a formazione progressiva e il momento in cui la costituzione in giudizio deve ritenersi perfezionata.
La Suprema Corte condivide la ricostruzione del giudice di merito. È pacifico che l’opposizione fu notificata tempestivamente e che, entro il termine dei dieci giorni, la parte inviò la nota di iscrizione a ruolo, l’atto di citazione, la procura e i documenti, ottenendo immediatamente la ricevuta di avvenuta accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna. La Corte d’appello ha accertato che il mancato arrivo delle ulteriori due PEC è dipeso da un difetto del sistema, non ascrivibile alla parte.
Il rilievo è condivisibile. Le ultime due PEC non riguardano l’attività della parte, ma il sistema complessivo e la prima attivazione della cancelleria conseguente alla consegna. La seconda PEC attesta che l’atto è stato consegnato al sistema informatico del Ministero della Giustizia e che nessuna operazione tecnica è più nel potere della parte. Se l’atto non raggiunge il cancelliere, si presume che ciò dipenda da fattori estranei alla parte.
Il perfezionamento della costituzione, dunque, coincide con il momento in cui gli atti si intendono ricevuti dal dominio giustizia, cioè con la seconda PEC generata tempestivamente. L’integrazione successiva è esterna all’attività affidata alla parte e lascia intatta la normativa che vede nell’avviso di consegna il momento in cui l’atto giunge presso il cancelliere. Il mancato perfezionamento di tale stadio ulteriore è attribuibile al sistema o, semmai, all’errore del cancelliere, non alla parte.
La normativa sul deposito telematico va interpretata in senso favorevole alla parte che, tramite questo atto processuale, esercita il diritto di difesa, tutelato dagli artt. 24 e 111 Cost. L’effetto giuridico prodotto dalle prime due PEC assorbe ogni altro profilo: diventa irrilevante la questione sulla successiva costituzione, sulla rimessione in termini e sul decreto ex art. 647 cod. proc. civ., che, essendovi stata opposizione e costituzione tempestive, non poteva che essere illegittimo. La costituzione successiva non rende tardiva l’attività dell’opponente, che non era incorsa in alcuna decadenza. Il ricorso è rigettato, con spese rimesse alla prosecuzione del giudizio di merito.
Nota della Redazione
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