Esdebitazione: percentuale irrisoria dei creditori e passivo non accertato (Cass. civ. Sez. I n. 15155 del 30.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza ostativa al beneficio dell’esdebitazione di cui all’art. 142, comma 2, l.fall. — che ricorre qualora i creditori concorsuali non siano stati soddisfatti neppure in parte — è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, ma deve essere valutata secondo un’interpretazione coerente con il favor debitoris che ispira l’istituto, in linea con il favor per il discharge of debts di cui al Titolo III della direttiva (UE) 2019/1023. In presenza degli ulteriori presupposti, il beneficio va concesso a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o soddisfatti in percentuale affatto irrisoria. Il giudizio di irrisorietà non può fondarsi su un calcolo errato della percentuale di soddisfazione né sulla considerazione del passivo scaturente da domande tardive depositate ma non esaminate e quindi non accertate.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’impresa individuale, veniva dichiarato fallito nel 2014; la procedura si chiudeva nel 2021 per intervenuta ripartizione dell’attivo. Con decreto del settembre 2022 il Tribunale rigettava il ricorso volto all’ammissione al beneficio dell’esdebitazione, per insussistenza del requisito oggettivo di cui all’art. 142, comma 2, l.fall., essendo l’intero attivo destinato alla copertura delle spese di procedura e non essendo stata attribuita alcuna somma ai creditori concorsuali.
La Corte d’Appello di Firenze, adita con reclamo ex art. 26 l.fall., confermava il rigetto. La corte territoriale dava atto di un attivo realizzato pari a 2.929,52 euro, di spese di prededuzione integralmente pagate, di un passivo totale di 1.157.508,05 euro e di una somma di 83.350,43 euro assegnata in via provvisoria ai creditori concorsuali ex art. 41, comma 2, TUB, pari allo 0,13% del passivo. Il ricorrente propone ricorso per cassazione con due motivi, deducendo l’erroneo calcolo della percentuale di pagamento.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso. Il thema decidendum riguarda il calcolo della percentuale di soddisfacimento dei creditori concorsuali, quale presupposto oggettivo dell’esdebitazione. Il ricorrente aveva dedotto che la somma attribuita ai creditori, rispetto al passivo indicato, era in realtà pari al 7,2008% e non allo 0,13%; e che, considerando il solo passivo accertato, la percentuale sarebbe ascesa al 13,28%.
La Corte ricorda che la circostanza ostativa di cui all’art. 142, comma 2, l.fall. è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. Sez. U. 24214/2011), ma deve essere valutata secondo un’interpretazione coerente con il favor debitoris, in linea con il favor per il discharge of debts del Titolo III della direttiva (UE) 2019/1023. Sul piano eurounitario, l’obbligo di interpretazione conforme riguarda tutte le disposizioni del diritto nazionale, anteriori e posteriori alla direttiva, ma non è applicabile a situazioni i cui fatti si siano verificati prima della sua entrata in vigore: nella specie, la direttiva è entrata in vigore il 17 luglio 2019, prima della scadenza del termine di recepimento, poi prorogato al 17 luglio 2022.
La Corte richiama l’art. 20 della direttiva, che impone agli Stati membri di assicurare all’imprenditore persona fisica l’accesso ad almeno una procedura che porti all’integrale discharge of debts, precisando che, ove l’esdebitazione sia condizionata al parziale pagamento dei creditori, la misura di tale pagamento deve essere proporzionata e parametrata alla concreta situazione patrimoniale del debitore, tenendo conto dell’equo interesse dei creditori. Il successivo art. 23 indica, tra le ipotesi che possono giustificare la limitazione del beneficio, quella in cui non è coperto il costo della procedura.
Quanto al diritto nazionale, il formante di legittimità è stabilmente indirizzato a ritenere che il beneficio debba essere concesso, salvo che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o soddisfatti in percentuale affatto irrisoria (Cass. 15703/2023, 15359/2023, 15246/2022, 15586/2018, 7550/2018, 11307/2017). Nel caso in esame, la corte territoriale è pervenuta al giudizio di irrisorietà sulla base di un calcolo errato della percentuale di soddisfazione rispetto al totale del passivo, oltre che sulla non condivisibile considerazione del passivo da domande tardive depositate ma non esaminate.
Il decreto va quindi cassato con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, perché riesamini il presupposto oggettivo del parziale soddisfacimento, valutando l’eventuale irrisorietà — tale quando parametrata a percentuali talmente minime da considerarsi irrilevanti e da non rappresentare in concreto, neppure parzialmente, il concetto di soddisfacimento (Cass. 15246/2022) — e provveda anche sulle spese.
Nota della Redazione
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