Inammissibile il ricorso che sollecita una rilettura della domanda e delle prove (Cass. civ. Sez. I n. 18240 del 03.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rilevazione e l’interpretazione del contenuto della domanda, e quindi l’individuazione della titolarità della posizione soggettiva dedotta in giudizio, costituiscono attività riservata al giudice di merito. Non è pertanto deducibile la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., quale errore procedurale rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., quando il giudice abbia svolto una motivazione sul punto, dimostrando che la questione è stata ricompresa tra quelle decise. Il vizio di motivazione assume rilievo solo ove si converta in violazione di legge, cioè quando la motivazione manchi del tutto o le sue argomentazioni siano talmente contraddittorie da non consentirne il riconoscimento come giustificazione del decisum. Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. concerne l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non una rivalutazione della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti.

Il Fatto

Una società ha agito ex art. 702 bis cod. proc. civ. contro un’altra società e contro il suo rappresentante legale, chiedendo la restituzione di una somma corrisposta mediante assegno a fronte di un prestito. Il Tribunale di Lanusei ha accolto la domanda verso la società e l’ha respinta verso il convenuto persona fisica, per carenza di legittimazione passiva.

La Corte d’Appello di Cagliari ha confermato la decisione, rilevando che la titolarità della posizione attiva o passiva è elemento costitutivo della domanda, che la prospettazione iniziale era stata modificata in modo contrastante nel corso del giudizio e che l’emissione dell’assegno recava il timbro e la firma della società. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi; controparte è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi quattro motivi, che condividono le medesime ragioni di censura sulla legittimazione passiva del rappresentante legale. Il ricorrente contesta l’interpretazione data dalla Corte d’Appello alla domanda introduttiva e alle precisazioni verbalizzate in prima udienza.

I primi due motivi sono dichiarati inammissibili, prima ancora che infondati. La Corte richiama il principio per cui la rilevazione e l’interpretazione del contenuto della domanda sono attività riservate al giudice di merito, con la conseguenza che la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. non è deducibile quando quel giudice abbia motivato sul punto. Il ricorrente, in realtà, censura le conclusioni raggiunte sulla legittimazione passiva con argomenti che esulano dal sindacato di legittimità.

La Corte ricorda che, secondo le Sezioni Unite n. 8053 del 2014, il vizio di motivazione rileva solo se si converte in violazione di legge, cioè quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente contraddittoria da non potersi riconoscere come giustificazione del decisum. Nel caso di specie la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111, comma 6, Cost. è denunciata per profili estranei all’ambito di applicazione delle norme.

Anche il terzo e il quarto motivo sono inammissibili. Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. introduce un vizio specifico, relativo all’omesso esame di un fatto storico decisivo, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti, che sia stato oggetto di discussione e che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso. Resta invece estranea alla Cassazione la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti.

La Corte dichiara inammissibile anche il quinto motivo, sulla mancata ammissione dell’interrogatorio formale e della prova per testi, perché non censura l’assenza della motivazione nel suo minimo costituzionale e non si confronta con la ratio decidendi, che attiene alla tardiva introduzione di fatti nuovi e al mutamento inammissibile della causa petendi. Il sesto motivo, sulle spese, è inammissibile perché investe il merito e viola il principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.; la Corte ricorda che la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non censurabile in cassazione. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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