Riparti parziali impugnabili e nullità per difetto di composizione collegiale (Cass. civ. Sez. I n. 20862 del 25.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella liquidazione coatta amministrativa, i riparti parziali sono impugnabili in analogia con quanto espressamente previsto per i riparti finali, in ragione dell’identico carattere di stabilità che connota entrambe le forme di riparto. Le contestazioni avverso i riparti parziali seguono la medesima procedura dettata per il riparto finale, in ossequio al principio generale desumibile dall’art. 117, comma 1, l. fall., secondo cui sussiste un unico e coincidente modulo procedimentale per predisposizione, approvazione e impugnazione dei riparti. Nella liquidazione coatta regolata dalla legge fallimentare si applica l’art. 213, comma 3, l. fall.; nella liquidazione coatta delle assicurazioni si applica il combinato disposto degli artt. 261, comma 3, e 254, comma 2, c.d.a., con l’opposizione disciplinata dagli artt. 98 e 99 l. fall. L’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale del tribunale costituisce autonoma causa di nullità della decisione, non nullità relativa sanabile, convertibile esclusivamente in motivo di impugnazione.
Il Fatto
Un creditore per lavoro proponeva reclamo avverso il piano di riparto parziale depositato dal commissario liquidatore di una compagnia assicurativa in liquidazione coatta amministrativa, lamentando l’errata quantificazione di interessi e rivalutazione rispetto al titolo definitivo formatosi in un precedente giudizio di opposizione allo stato passivo.
Il giudice delegato accoglieva parzialmente il reclamo e disponeva la modifica del piano. La società in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto, articolando cinque motivi. Il ricorso, originariamente assegnato all’udienza camerale, è stato rinviato a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, essendo oggetto di esame le questioni relative all’impugnabilità del riparto parziale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’art. 260, comma 2, c.d.a., che distingue tra “distribuire acconti” ed “eseguire riparti”. L’acconto soddisfa in via provvisoria gli interessi dei creditori senza carattere di stabilità, con obbligo di restituzione in caso di indebito. Il riparto parziale, al contrario, ha carattere stabile e deve rispettare la par condicio creditorum e la graduazione dell’art. 111 l. fall.
Pur nel silenzio della legge, i riparti parziali sono impugnabili in analogia con il riparto finale, poiché la stabilità e la definitività dell’attribuzione patrimoniale impongono di consentire al creditore pregiudicato di sollevare contestazioni. La Corte richiama la Corte Costituzionale n. 154/2006, che ha ammesso l’impugnabilità dei riparti parziali.
Quanto alla procedura, si applica analogicamente il modulo previsto per il riparto finale, in ossequio al principio ricavabile dall’art. 117, comma 1, l. fall. Nella liquidazione coatta delle assicurazioni, il combinato disposto degli artt. 261, comma 3, e 254, comma 2, c.d.a. richiama la disciplina degli artt. 98 e 99 l. fall., con decisione collegiale e ricorribilità per cassazione del decreto.
Sul primo motivo, concernente il vizio di costituzione del giudice, la Corte rileva che la decisione sull’opposizione allo stato passivo deve essere collegiale. La violazione delle disposizioni sulla composizione monocratica o collegiale non attiene alla costituzione del giudice e, ai sensi dell’art. 50-quater cod. proc. civ., la nullità si converte in motivo di impugnazione, secondo l’art. 161, comma 1, cod. proc. civ.
Ne consegue la cassazione del decreto impugnato per violazione del combinato disposto degli artt. 99, comma 11, l. fall. e art. 50-quater cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Roma in composizione collegiale, che provvederà anche sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.