Improcedibile il ricorso senza relata di notifica della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. I n. 26298 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente che dichiari nel ricorso l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata è tenuto a depositare, nel termine stabilito dall’art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ., copia autentica della sentenza munita della relata di notifica, potendo altrimenti l’omissione essere recuperata solo se il giudice disponga comunque del documento. La dichiarazione di avvenuta notificazione integra un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve e impegna la parte a subirne le conseguenze. Il difetto di deposito determina l’improcedibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio e non sanata dalla mancata contestazione della controricorrente, né dal mero reperimento della copia nel fascicolo d’ufficio. Resta ferma la procedibilità quando la notificazione del ricorso risulti perfezionata entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato, poiché in tal caso la tempestività è verificabile in relazione al termine lungo.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto la ripetizione di somme addebitate dalla banca su rapporti di conto corrente e conti anticipi per anatocismo, interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite. In primo grado il giudice aveva accolto la domanda della correntista, rigettando l’eccezione di prescrizione sul rilievo che tutte le operazioni andavano considerate ripristinatorie della provvista.

La prima sentenza di appello aveva confermato la decisione. La Cassazione, con ordinanza n. 14069 del 7 luglio 2020, l’aveva cassata, affermando che la banca non deve individuare le singole rimesse solutorie e che è il correntista a dover provare l’esistenza di un’affidamento idoneo a qualificare i versamenti come ripristini. Nel giudizio di rinvio la Corte d’Appello di Firenze ha respinto la domanda, ritenendo non provato il limite dell’affidamento. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; la banca ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione in via pregiudiziale, prima dello scrutinio dei motivi. Dagli atti non risulta depositata la relazione di notifica della sentenza gravata, in violazione dell’art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ.; il ricorso non dà neppure atto di tale deposito e la parte controricorrente non ha prodotto il documento.

Il Collegio richiama il principio consolidato secondo cui la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione. Quale manifestazione di autoresponsabilità, essa impegna la parte a subire le conseguenze di quanto dichiarato e fa sorgere l’onere di depositare copia della sentenza munita di relata, senza possibilità di recupero mediante produzione tardiva ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ.

Il difetto di procedibilità è rilevabile d’ufficio e non può essere sanato dalla mancata contestazione della controricorrente. L’improcedibilità presidia, con efficacia sanzionatoria, il comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio del processo. Nella specie la relata non è neppure altrimenti nella disponibilità della Corte, non essendo stata prodotta dalla banca né acquisita mediante istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio.

La Corte esclude infine che l’improcedibilità possa essere scongiurata in riferimento alla data di pubblicazione della sentenza impugnata. Il ricorso risulta notificato oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione, sicché non opera la regola che consente di verificare la tempestività rispetto al termine lungo ex art. 327 cod. proc. civ. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente alle spese e dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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