Illegittima la revoca d’ufficio della sospensione condizionale applicata con la pena sostitutiva (Cass. pen. Sez. V n. 30471 del 09.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
È illegittima, in assenza di richiesta dell’imputato, la revoca d’ufficio da parte del giudice di appello del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso dal primo giudice in sede di condanna a pena detentiva sostituita con la corrispondente pena pecuniaria. La statuizione viola il divieto di reformatio in peius, perché la concessione del beneficio, dando luogo a una causa di estinzione del reato, è sempre previsione di favore per l’imputato. La revoca è ammessa solo se oggetto di espressa impugnazione. Il divieto di cumulo tra pene sostitutive e sospensione condizionale, introdotto dall’art. 61-bis legge n. 689/1981 con la riforma Cartabia, non si applica ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, per la natura sostanziale della previsione e per l’operatività dell’art. 2, quarto comma, cod. pen.

Il Fatto

La Corte d’appello di Trieste, rideterminando il trattamento sanzionatorio con l’applicazione della pena pecuniaria sostitutiva in luogo della pena detentiva, ha confermato l’affermazione di reità di due imputati — l’amministratore unico e il liquidatore di una società dichiarata fallita — per il delitto di bancarotta semplice documentale, pene accessorie fallimentari incluse, ed ha escluso la sospensione condizionale in precedenza concessa.

La difesa di uno dei condannati ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tra l’altro la violazione del divieto di reformatio in peius e, con motivi nuovi, l’erroneità dell’esclusione della sospensione condizionale cui l’imputato aveva dichiarato di voler rinunciare per beneficiarne. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.

La Motivazione della Corte

Il ricorso del liquidatore è fondato limitatamente alla statuizione di revoca della sospensione condizionale; quello dell’amministratore è dichiarato inammissibile in toto. La Corte ricostruisce anzitutto il quadro dei motivi principali: la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza è esclusa quando il fatto ritenuto sia in rapporto di progressione e complessità, e non di eterogeneità, con quello contestato, non verificandosi immutazione quando, contestata l’irregolare tenuta dei libri, sia intervenuta condanna per omessa tenuta.

Quanto al merito della responsabilità, in ipotesi di doppia conforme le sentenze di primo e secondo grado si integrano reciprocamente in un unico corpo argomentativo; non è richiesta l’analisi di ogni deduzione, essendo sufficiente che il giudice spieghi in modo logico le ragioni del convincimento. I motivi che si risolvono in pedissequa reiterazione delle doglianze d’appello, o che difettano di correlazione con la decisione impugnata, sono inammissibili. La Corte esclude poi la particolare tenuità dell’offesa, trattandosi di criteri cumulativi: la gravità dell’omissione compilativa, protratta per lungo tempo, preclude la causa di non punibilità e l’attenuante del danno di speciale tenuità. Il termine di prescrizione decorre dalla dichiarazione di fallimento, che fa venire ad esistenza il reato.

Sul punto centrale, i motivi nuovi depositati dalla difesa sono inammissibili: la loro presentazione è consentita solo entro i limiti dei capi o punti già enunciati nell’atto originario, e non può tardivamente sanare il vizio radicale dei motivi principali.

Il terzo motivo del liquidatore coglie invece nel segno. Il divieto di cumulo tra pene sostitutive e sospensione condizionale, introdotto dall’art. 61-bis legge n. 689/1981 con la riforma Cartabia, non si estende ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della disposizione, trovando applicazione l’art. 2, quarto comma, cod. pen. In assenza di rinuncia dell’imputato, la revoca d’ufficio del beneficio è pertanto illegittima. La sentenza è annullata senza rinvio, limitatamente all’elisione della sospensione condizionale, che la Corte ripristina a norma dell’art. 620 lett. l) cod. proc. pen.; escluso l’effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen., per autonomia dei titoli di responsabilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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