Concorso anomalo e prevedibilità dell’evento morte: obbligo di motivazione rafforzata (Cass. pen. Sez. I n. 30562 del 11.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso di persone nel reato, il giudice di merito che ritenga sussistente il dolo dell’esecutore materiale deve motivare in termini specifici sulla partecipazione del concorrente alla fase ideativa o preparatoria e sul rapporto di causalità efficiente con le condotte altrui, non potendosi confondere l’atipicità del contributo ex art. 110 cod. pen. con l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi. La distinzione tra concorso doloso e concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. è segnata dalla prevedibilità in concreto del reato diverso o più grave, che va esclusa solo in presenza di fattori eccezionali, sopravvenuti e meramente occasionali, idonei a spezzare il nesso eziologico. Ove l’atto di appello deduca elementi dai quali emerga la non prevedibilità dell’evento morte, la motivazione che si limiti ad affermare la presenza dell’imputato durante l’azione omicidiaria è apodittica e impone l’annullamento con rinvio limitato a tale punto.

Il Fatto

La vicenda riguarda un omicidio commesso nel corso di una rapina, consumata in danno del titolare di un negozio: secondo l’imputazione, il ricorrente avrebbe organizzato l’incontro con la vittima e avrebbe consentito l’ingresso dei complici nel locale, dove il titolare veniva legato e colpito con dei mattarelli fino al decesso.

Dopo un percorso processuale complesso, segnato da una revisione accolta dalla Corte di Appello di Perugia nel 2018, l’imputato è stato nuovamente processato. La Corte di Assise di Roma lo ha condannato a ventiquattro anni di reclusione; la Corte di Assise di Appello di Roma, in parziale riforma, ha ridotto la pena a ventuno anni, confermando la responsabilità. Il ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo, tra l’altro, l’erronea affermazione dell’elemento soggettivo e la mancata applicazione dell’art. 116 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il tema del contributo psichico nel concorso di persone, richiamando la giurisprudenza secondo cui l’art. 110 cod. pen. ricomprende qualsiasi contributo morale o materiale idoneo a rafforzare la volontà collettiva diretta al risultato, anche solo in una fase preparatoria. La connivenza non punibile si distingue dal concorso perché presuppone un comportamento meramente passivo, incompatibile con l’agevolazione dell’opera altrui.

Il Collegio ribadisce poi il criterio probatorio: il giudice di merito deve precisare sotto quale forma la partecipazione si sia manifestata e quale sia il rapporto causale con le condotte degli altri correi, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 45276 del 2003.

Sul piano soggettivo, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 27727 del 2024, che hanno confermato la teoria monistica e l’esclusivo riferimento al dolo dell’esecutore materiale, con l’unica deviazione del concorso anomalo, che risponde a titolo di colpa. Viene quindi definita la linea di demarcazione con l’art. 116 cod. pen., individuata nella prevedibilità in concreto del reato diverso o più grave: la responsabilità per concorso anomalo è esclusa solo quando l’evento maggiore costituisca conseguenza di fattori eccezionali e imprevedibili che spezzino il nesso eziologico.

La Corte richiama la sentenza Corte cost. n. 55 del 2021 e la risalente Corte cost. n. 42 del 1965, sottolineando che l’art. 116, secondo comma, cod. pen. svolge una funzione di riequilibrio sanzionatorio e che la prevedibilità va valutata tenendo conto di tutte le peculiarità del caso concreto.

Applicando tali principi, la Corte rigetta le censure sulla ricostruzione della responsabilità, giudicando congrua la motivazione sul contributo materiale offerto dal ricorrente. Accoglie invece il motivo sull’omessa applicazione del concorso anomalo: la sentenza di appello, limitandosi a richiamare la presenza dell’imputato durante l’azione omicidiaria e la qualificazione del reato concordato come rapina, non fornisce risposta specifica alle doglianze difensive sulla prevedibilità dell’evento morte. Il vizio di motivazione è apodittico e impone l’annullamento con rinvio limitato a tale punto. Il secondo motivo, sul bilanciamento, resta assorbito.

Nota della Redazione

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