Ergastolo e rito abbreviato: sostituzione solo nella finestra Carotti (Cass. pen. Sez. VII n. 30974 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sostituzione della pena dell’ergastolo con quella della reclusione di anni trenta, in sede esecutiva, presuppone che l’imputato sia stato ammesso al giudizio abbreviato nella finestra temporale compresa tra il 2 gennaio e il 24 novembre 2000, cioè nella vigenza dell’art. 30, comma 1, lett. b), legge n. 479 del 1999. Fuori da tale arco temporale, l’istituto non opera, neppure in forza del principio convenzionale elaborato dalla Grande Chambre nel caso Scoppola c. Italia. L’istanza proposta in executivis è pertanto inammissibile quando il rito alternativo sia stato chiesto e accolto in epoca successiva, con piena conoscibilità della pena irrogabile.

Il Fatto

Il condannato, con sentenza emessa all’esito di rito abbreviato e divenuta definitiva, aveva riportato la pena dell’ergastolo con isolamento diurno per fatti risalenti al 1998. Il Tribunale di Ferrara, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di sostituzione della pena perpetua con la reclusione di anni trenta. Avverso tale provvedimento il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 442 cod. proc. pen. e dell’art. 2 cod. pen., oltre alla violazione degli artt. 6 e 7 CEDU, e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Il motivo unico è manifestamente infondato, perché si fonda su richiami ermeneutici contrastanti con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di successione di norme sul rito abbreviato.

La Corte ricostruisce l’iter normativo. L’art. 442 cod. proc. pen. è stato modificato dall’art. 30 della legge n. 479 del 1999, in vigore dal 2 gennaio 2000, che ha reintrodotto la possibilità di chiedere il giudizio abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo e ha previsto la sostituzione di tale pena con la reclusione di anni trenta. Successivamente il d.l. 7 aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, ha disciplinato con l’art. 4-ter l’applicazione delle disposizioni ai processi già in corso, dettando cadenze precise per la proposizione della richiesta.

Da questo quadro normativo, unito alla pronuncia della Grande Chambre della Corte EDU nel caso Scoppola c. Italia, alla C. Cost. n. 201 del 2013 e alle Sezioni Unite n. 18821 del 24/10/2013 (Ercolano), discende che la conversione in sede esecutiva è dovuta solo se il rito abbreviato è stato ammesso tra il 2 gennaio e il 24 novembre 2000, ovvero nella vigenza della cd. legge Carotti. Necessita cioè che l’imputato sia stato ammesso al rito nella finestra temporale indicata, oppure che sia stato giudicato con la normativa sopravvenuta più sfavorevole, come nel caso Scoppola.

Nel caso concreto la Corte rileva che il giudizio abbreviato è stato chiesto in esito a decreto di giudizio immediato del marzo 2011, con udienza camerale fissata nel maggio 2011 e decisione del gennaio 2012. La richiesta e l’accoglimento del rito alternativo non sono quindi intervenuti nella finestra temporale compresa tra il 2 gennaio e il 24 novembre 2000. Alla data della richiesta, il condannato conosceva la pena irrogabile, cioè l’ergastolo e non quella temporanea, in virtù della normativa vigente.

Da qui l’inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente considerati i motivi devoluti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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