Proroga del 41-bis: irrilevante il solo decorso del tempo (Cass. pen. Sez. I n. 31883 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Avverso il decreto di proroga del regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis ord. pen. il ricorso per cassazione può denunciare esclusivamente vizi di violazione di legge, ai sensi dell’art. 41-bis, comma 2 sexies, ord. pen., restando estraneo al giudizio di legittimità il sindacato sulla motivazione. L’accertamento dell’attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l’associazione criminale costituisce apprezzamento di merito che involge tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo. L’accoglimento del ricorso presuppone l’individuazione di elementi specifici e concreti di sopravvenuta carenza di pericolosità sociale, che non possono identificarsi con il mero decorso del tempo dalla prima applicazione del regime. Il ricorso che prospetti circostanze favorevoli non documentate è inammissibile per difetto di autosufficienza.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da un detenuto, condannato per reati in materia di armi aggravati dall’art. 7 l. n. 203 del 1991 e per partecipazione ad associazione di stampo camorristico, avverso il decreto di proroga per due anni del regime detentivo differenziato, emesso in data 03/01/2024.
Il Tribunale ha ritenuto tuttora operativa la consorteria criminale di appartenenza del detenuto e sussistente il pericolo di ripristino dei contatti con la criminalità organizzata in caso di regime ordinario. Ha valorizzato il ruolo del ricorrente, la mancata rescissione dei legami associativi, il dissenso espresso verso il regime applicato e una seconda sanzione disciplinare irrogata in data 4 ottobre 2024. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 41-bis ord. pen. e dell’art. 125 cod. proc. pen., con vizio motivazionale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione del perimetro del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 41-bis, comma 2 sexies, ord. pen., avverso il provvedimento possono essere denunciati solo vizi di violazione di legge. Diversamente dal Tribunale di sorveglianza, il cui controllo si estende alla motivazione e alla sussistenza dei requisiti di pericolosità, la Cassazione non può sindacare il merito dell’apprezzamento compiuto.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità. Secondo Sez. I n. 18434 del 23/04/2021, il controllo del Tribunale di sorveglianza non è limitato ai profili di violazione di legge ma si estende alla motivazione e ai requisiti della capacità di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata. Secondo Sez. I n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, l’accertamento dell’attuale capacità di mantenere contatti si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito che involge tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo.
Secondo Sez. I n. 32337 del 03/07/2019, l’accoglimento del ricorso implica l’individuazione di elementi specifici e concreti di sopravvenuta carenza di pericolosità sociale, che non possono identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato. Il decorso del tempo, osserva la Corte, non è di per sé capace di azzerare le spinte criminali che la personalità del condannato e le sue relazioni associative possono esprimere. Il pericolo di riattivazione dei contatti va apprezzato in relazione all’influenza del detenuto sullo specifico contesto esterno, sovente rapportato al ruolo di vertice svolto in libertà nell’organizzazione.
Il Collegio richiama altresì Sez. I n. 52054 del 29.4.2014, secondo cui, in presenza di un’accertata qualità di capo o dirigente dell’organizzazione ancora attiva e in mancanza di segnali di abbandono della logica deviante, è giustificato il decreto di proroga. La legittimità del regime è stata confermata dalla Corte EDU, I sezione, sentenza del 25 settembre 2018, Provenzano contro Italia, che ha ritenuto la finalità preventiva non in contrasto con i diritti fondamentali quando ricorre la necessità di forme di inibizione dei contatti tra il detenuto e il contesto criminale di provenienza.
Applicando tali principi, la Corte non ravvisa i vizi denunciati. Il Tribunale di sorveglianza ha motivato in modo logico e immune da contraddittorietà, evidenziando la gravità dei reati, l’assenza di revisione critica e la concreta possibilità di ripristino dei collegamenti. Le circostanze favorevoli dedotte non sono documentate, con conseguente inammissibilità per difetto di autosufficienza. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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