Oltraggio a pubblico ufficiale: basta la possibilità che terzi udano le offese (Cass. pen. Sez. VII n. 32443 del 01.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, di cui all’art. 341-bis cod. pen., la condotta offensiva tenuta alla presenza di soggetti terzi, essendo sufficiente la mera possibilità che costoro siano in grado di percepire le espressioni offensive. Non è necessaria la loro effettiva percezione, né che gli stessi prestino attenzione o reagiscano. La presenza fisica di terzi, idonea a consentire l’ascolto, realizza la pubblicità richiesta dalla fattispecie, anche quando le espressioni siano proferite in un contesto detentivo e a distanza ravvicinata tra le persone presenti.

Il Fatto

La vicenda origina da una condanna inflitta in primo grado e confermata in appello per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. La sentenza della Corte d’appello di Lecce del 30/09/2024 ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi della fattispecie, sulla base delle risultanze probatorie concernenti le modalità del fatto e la presenza di altri soggetti.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un primo motivo, l’insussistenza degli elementi costitutivi del reato e, con un secondo motivo, l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e l’omessa esclusione della recidiva. Il ricorso giunge così davanti alla Corte di legittimità, che lo dichiara inammissibile.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è ritenuto riproduttivo di un profilo di censura già vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito. La Corte fissa il principio secondo cui, a fronte della presenza fisica di soggetti terzi rispetto all’imputato e al pubblico ufficiale, è sufficiente ad integrare il reato la mera possibilità che le espressioni offensive siano udite da tali terzi.

Nel caso concreto, le espressioni sono state proferite alla presenza di altri detenuti che, secondo le risultanze probatorie, si trovavano a distanza ravvicinata dal ricorrente. Da tale collocazione fisica la Corte desume la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato, confermando la valutazione dei giudici di merito.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo reputa generico e manifestamente infondato. Il ricorrente non si confronta con la puntuale esposizione, da parte del giudice di merito, dei criteri adottati per ritenere sussistente la recidiva — in ragione dell’accresciuta pericolosità desunta dalle modalità del fatto — e per escludere il beneficio di cui all’art. 62-bis cod. pen., in ragione dei precedenti penali e dell’assenza di elementi positivamente valorizzabili.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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