Diffamazione a mezzo stampa e omesso controllo del direttore reato istantaneo (Cass. pen. Sez. V n. 32533 del 02.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di omesso controllo del direttore responsabile di un periodico, previsto dall’art. 57 cod. pen., integrato dal richiamo dell’art. 40, primo comma, cod. pen., costituisce reato istantaneo di evento e si consuma nel momento in cui il contenuto diffamatorio diviene fruibile da parte di terzi mediante l’inserimento nel web. Il successivo permanere della pubblicazione in rete non incide sulla struttura del reato e non lo trasforma in reato permanente. Da quel momento decorre il termine di prescrizione. L’impugnazione proposta dalla parte civile per i soli interessi civili, se non inammissibile, impone il rinvio alla sezione civile della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., applicabile ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta dopo il 30 dicembre 2022.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione nei confronti del direttore responsabile di un quotidiano, imputato di concorso in diffamazione a mezzo stampa aggravata e di omesso controllo ai sensi dell’art. 57 cod. pen. e dell’art. 13 legge n. 47 del 1948. La vicenda riguarda un articolo pubblicato sul quotidiano e successivamente diffuso sul sito internet della testata tramite link dedicato; la persona offesa era un componente del collegio di cassazione che aveva deciso un precedente procedimento a carico del direttore.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso la parte civile, deducendo un unico motivo: il Tribunale avrebbe qualificato erroneamente il reato di omesso controllo come istantaneo, facendone decorrere la prescrizione dalla pubblicazione del 2012, mentre, secondo il ricorrente, si tratterebbe di reato omissivo permanente, consumato solo con la rimozione dell’articolo dalla rete nel 2020.

La Motivazione della Corte

Il ricorso, presentato agli effetti civili, non è inammissibile. La Corte richiama l’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e le Sezioni Unite n. 38481 del 25/05/2023, secondo cui la disciplina si applica ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta dopo il 30 dicembre 2022. Nel caso di specie la costituzione risale al 19 marzo 2025, sicché la nuova disciplina è applicabile.

Nel merito della questione, la giurisprudenza di legittimità qualifica il delitto di omesso controllo come reato di evento, individuando l’evento in quello che il direttore, omettendo il controllo, non ha impedito. Muovendo da tale presupposto, si è affermato che l’assoluzione del giornalista per insussistenza del fatto o per non costituzione del reato esclude la responsabilità del direttore (Sez. V n. 22850 del 2019; Sez. V n. 8418 del 1992).

La Corte richiama poi la decisione di Sez. V n. 24585 del 14/03/2022, che ha riconosciuto natura di reato istantaneo di evento alla diffamazione commessa mediante inserimento di contenuti lesivi in un sito internet, consumandosi nel momento in cui la frase o l’immagine divengono fruibili da terzi sul web, con decorrenza da quel momento del termine di prescrizione. Il prolungarsi della lesione per effetto della permanenza online dei contenuti non incide sulla struttura del reato.

Lo stesso criterio è stato adottato ai fini della tempestività della querela (Sez. V n. 22787 del 30/04/2021; Sez. V n. 23624 del 27/04/2012; Sez. V n. 28099 del 29/05/2015): per la diffamazione tramite internet sussiste tendenziale contestualità tra immissione in rete e cognizione del diffamato, salva prova contraria. La Corte osserva che la parte civile dà atto della prima pubblicazione sul sito nel 2012, con permanenza in archivio fino al 2020, e che la contestazione della ripubblicazione si colloca in epoca successiva. Su tali premesse, la questione non è inammissibile e il giudizio va rinviato alla sezione civile competente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *