Annullamento parziale per difetto di motivazione sulle statuizioni civili (Cass. pen. Sez. II n. 32542 del 02.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di statuizioni civili nel processo penale, la sentenza di appello che ridetermini la liquidazione del danno in favore della parte civile deve esporre, in modo puntuale e verificabile, il criterio seguito per la nuova quantificazione. La mera affermazione di non equità della somma fissata dal primo giudice, seguita dall’indicazione di un importo diverso senza alcuna spiegazione del percorso logico che vi conduce, integra il vizio di omessa motivazione e impone l’annullamento della sentenza limitatamente agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Restano invece inammissibili, in quanto manifestamente infondate, le censure sulle statuizioni penali che trascurino fonti di prova puntualmente valutate dal giudice di merito o propongano una diversa lettura di profili già motivati.

Il Fatto

La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputata per alcuni reati estinti per prescrizione e rideterminava la pena per i residui delitti di rapina tentata aggravata in concorso e connesso reato in materia di armi, liquidando il danno in favore della parte civile in misura inferiore a quella fissata dal primo giudice (da euro 15.000,00 a euro 10.000,00).

Avverso tale sentenza la ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando quattro motivi, deducendo travisamento della prova e vizi di motivazione sulla responsabilità concorsuale, erronea qualificazione dei fatti nella forma del delitto tentato, omessa motivazione sull’elemento soggettivo del porto d’armi e difetto di motivazione sulle statuizioni civili.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La doglianza sulla prova del possesso, in capo alla ricorrente, della chiave della cassaforte omette di confrontarsi con le dichiarazioni richiamate nella sentenza impugnata, dalle quali il giudice di merito ha tratto il ruolo di fornitrice della chiave e delle informazioni necessarie agli esecutori materiali. La Corte territoriale ha dato conto in modo puntuale delle fonti di prova e delle ragioni della loro attendibilità, senza incappare nei vizi denunciati.

Anche il secondo motivo è inammissibile. La Corte di appello ha adeguatamente argomentato la sussistenza del tentativo, evidenziando che gli esecutori materiali avevano desistito dall’azione in ragione dell’intervento delle forze dell’ordine e delle cautele adottate dalla persona offesa: sopravvenienze estranee alla loro volontà, che rendono inapplicabile la disciplina del recesso attivo di cui all’art. 56, terzo comma, cod. pen.

Parimenti inammissibile è il terzo motivo, relativo alla ritenuta sussistenza del dolo e alla non applicabilità del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. Il giudice di merito ha spiegato che la ricorrente aveva consegnato la chiave a soggetti già legati ad ambienti criminali pericolosi, nei quali il ricorso alla forza e alle armi era sistematico, e che l’accesso alla cassaforte presupponeva il superamento delle cautele della persona offesa: profili dai quali risultava certo, fin dall’inizio, l’uso della violenza e della minaccia.

È invece fondato il quarto motivo. Nel liquidare il danno, la Corte di appello, dopo aver ritenuto non equa la somma fissata dal primo giudice, l’ha ridotta senza indicare in alcun modo il criterio utilizzato per la riduzione. Il difetto di motivazione sulle statuizioni civili comporta l’annullamento della sentenza limitatamente agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello; nel resto il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *