Sequestro di dati informatici e riesame avverso il decreto di mera specificazione (Cass. pen. Sez. VI n. 36829 del 20.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio di dati informatici, il decreto che si limiti a precisare il perimetro di un precedente provvedimento ablativo avente ad oggetto i dispositivi e i dati ivi contenuti non ha autonomia rispetto a quest’ultimo. Le questioni sulla legittimità dell’apprensione, anche sotto il profilo della proporzionalità e dell’adeguatezza, non possono quindi formare oggetto di richiesta di riesame avverso il secondo decreto, decorso il termine di cui all’art. 324 cod. proc. pen., ma vanno fatte valere con istanza di restituzione ex art. 262 cod. proc. pen. e successiva opposizione ex art. 263 cod. proc. pen. La necessità di garantire la proporzionalità del vincolo non impone, già nel decreto dispositivo, l’indicazione del termine esatto di durata né la predeterminazione rigida dei tempi delle operazioni di estrapolazione e analisi.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 04.04.2026, respinge la richiesta di riesame proposta nell’interesse di un indagato avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero il 19 marzo 2026. Oggetto del vincolo sono i dati informatici estrapolati dai dispositivi, con esclusione delle chat, delle email, dei messaggi vocali e di ogni comunicazione intrattenuta dagli indagati con un parlamentare. I reati ipotizzati sono traffico di influenze e corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio.
L’indagato ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e lesione dei principi di proporzionalità e adeguatezza. Sostiene che il decreto non indichi ragioni e criteri di selezione dei dati e che il periodo di estrapolazione sia insufficientemente perimetrato, con conseguente carattere esplorativo del sequestro.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione dichiara il ricorso inammissibile. Il nucleo argomentativo muove dalla lettura coordinata dei due provvedimenti: il decreto del 3 novembre 2025 aveva attinto i dispositivi contenitori insieme ai dati che ne costituiscono il contenuto, mentre il decreto del 19 marzo 2026 si limita a escludere dal perimetro le comunicazioni con il parlamentare, dopo il diniego di autorizzazione della Giunta.
Il Tribunale del riesame aveva correttamente ravvisato la connessione logica tra i due atti, ma non ne ha tratto le conseguenze. Il secondo decreto non ha autonomia: specifica il contenuto del primo. La mancata formazione di una copia forense non implica che i dati non siano stati appresi, restando incorporati nel supporto.
Da qui la conseguenza processuale: le censure sulla legittimità dell’ablazione, inclusi i profili di proporzionalità e adeguatezza quali canoni di disciplina delle ingerenze sui diritti fondamentali, non potevano essere proposte con riesame avverso il secondo decreto, essendo tardive per decorso del termine di cui all’art. 324 cod. proc. pen. Restava esperibile l’istanza di restituzione ex art. 262 cod. proc. pen., con opposizione avverso l’eventuale rigetto.
In ogni caso la Corte ribadisce che il decreto del 3 novembre 2025 individuava le esigenze probatorie e definiva la tempistica, dal febbraio 2024 all’esecuzione del sequestro, nell’impossibilità di indicare parole chiave per le modalità comunicative criptiche e allusive. Richiamando Sez. 6 n. 543 del 03/12/2025, si afferma che la proporzionalità non richiede la prefissione nel decreto dispositivo dei tempi delle operazioni di estrapolazione, non essendo il pubblico ministero in grado di prevederli nella fase genetica. Il titolare dei beni può contestare l’eccessiva durata con l’istanza ex art. 262 cod. proc. pen.
Con Sez. 6 n. 15409 del 10/02/2026 si esclude l’applicazione di criteri rigidi predeterminati di selezione: occorrono modalità idonee a garantire una selezione mirata e non eccedente, calibrate sul caso concreto, onde evitare acquisizioni indiscriminate. All’inammissibilità segue la condanna alle spese processuali, ma non quella alla Cassa delle Ammende, poiché la motivazione del Tribunale, che non aveva rilevato l’inammissibilità genetica, ha condizionato l’impostazione dell’impugnazione, con assenza di colpa (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 262 c.p.p. – Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate
- Art. 263 c.p.p. – Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate
- Art. 324 c.p.p. – Procedimento di riesame