Misure di prevenzione, detenzione e attualità della pericolosità sociale (Cass. pen. Sez. V n. 35010 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure di prevenzione personali, l’art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011 disciplina l’esecuzione e non l’applicazione della misura, sicché il richiamo a tale disposizione non è pertinente per dedurre l’insussistenza del giudizio di pericolosità. Resta fermo l’onere del giudice di motivare adeguatamente sull’attualità della pericolosità sociale, anche con riferimento agli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, valutando l’eventuale apprezzabile periodo di detenzione e l’emergere di elementi favorevoli. Nel giudizio di attualità assumono rilievo il livello di coinvolgimento del proposto nella pregressa attività del gruppo criminale e la tendenza del gruppo a mantenere intatta la capacità operativa. In sede di legittimità è sindacabile, per le misure di prevenzione, la sola violazione di legge, nella quale rientra la motivazione mancante o apparente.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro, con decreto del 14 febbraio 2025, ha rigettato il ricorso proposto nell’interesse del proposto avverso il decreto con cui il Tribunale di Catanzaro gli aveva applicato la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di cinque anni, ritenendo integrata la fattispecie di pericolosità dell’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159/2011. I giudici di merito hanno valorizzato gli indizi di organica partecipazione del proposto a una locale di ‘ndrangheta e il ruolo di fiduciario del capo clan, nonché l’elevatissimo grado di pericolosità per giustificare la durata massima della misura.
Il proposto ha impugnato il decreto di appello con un unico motivo, deducendo l’inosservanza degli artt. 4, comma 1, lett. a), 6 e 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011 e dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per la sostanziale assenza di motivazione sull’attualità della pericolosità. Essendo detenuto, egli sostiene che la valutazione compiuta sarebbe inutiliter data e che occorrerebbe accertare la pericolosità dopo la scarcerazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato. In materia di applicazione delle misure di prevenzione l’unico vizio sindacabile in sede di legittimità è la violazione di legge, ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. n. 159/2011. In tale vizio rientra la motivazione mancante o apparente, che ricorre quando essa sia avulsa dalle risultanze processuali o si basi su argomentazioni di puro genere o asserzioni apodittiche, risultando sostanzialmente inesistente. La Corte richiama sul punto Sez. 5, n. 9677 del 2015 e Sez. 3, n. 11292 del 2002.
Nel caso concreto la motivazione non è apparente né mancante. I decreti hanno richiamato gli elementi di fatto posti a base del giudizio di pericolosità qualificata e ne hanno illustrato la valenza in modo congruo. I giudici di merito hanno evidenziato la sottoposizione del proposto a custodia cautelare in carcere per la partecipazione a una locale di ‘ndrangheta, con ruolo di affiliato a disposizione del reggente, il coinvolgimento nella riscossione dei crediti dell’associazione, nei rituali di affiliazione, nel sostentamento dei sodali detenuti e nella detenzione di armi; fatti per i quali è intervenuta condanna, confermata in appello, a dodici anni e sei mesi di reclusione.
Il mancato passaggio in giudicato della decisione non inficia la valutazione compiuta, poiché in materia di prevenzione vige il principio dell’autonoma valutazione delle circostanze emerse in procedimenti penali, potendo utilizzarsi qualsiasi elemento indiziario desumibile anche da procedimenti in corso (Sez. 5, n. 1831 del 2016; Sez. 1, n. 24707 del 2018).
Quanto all’attualità, è improprio il richiamo all’art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011, che concerne l’esecuzione e non l’applicazione delle misure (Sez. 2, n. 46124 del 2023). Ciò non esonera il giudice dall’onere di motivare sull’attualità della pericolosità (Sez. U, n. 111 del 2018), valutando l’apprezzabile periodo di detenzione e l’eventuale emergere di elementi favorevoli (Sez. 6, n. 20577 del 2020; Sez. 2, n. 8541 del 2020). Tali elementi non ricorrono: i fatti si sono protratti almeno sino al 2021 e il decreto impositivo è del 15 febbraio 2024, senza che sia emersa alcuna evoluzione della personalità e senza allegazioni difensive in tal senso. L’onere di accertare l’attualità risulta dunque adempiuto.
Quanto alla durata, la richiesta di riduzione non è stata motivata con specifiche doglianze ed è stata congruamente giustificata con l’esigenza di contenere l’elevatissimo grado di pericolosità. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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