Inammissibile il ricorso della parte offesa non costituita parte civile (Cass. pen. Sez. V n. 35794 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La persona offesa dal reato che non si sia costituita parte civile non è legittimata a proporre impugnazione, che va dichiarata inammissibile perché proposta da soggetto non avente diritto, non esistendo alcuna previsione normativa che tale impugnazione legittimi. L’istituto del rinvio al giudice civile per la prosecuzione del giudizio, introdotto dall’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., presuppone che l’impugnazione sia proposta per i soli interessi civili e che non sia inammissibile; la concorrenza di un gravame dell’imputato anche agli effetti penali ne esclude l’applicazione. Non integra la nullità del dispositivo ex art. 546, comma 3, cod. proc. pen. la conferma della sentenza “nel resto”, che implica il rigetto di tutti i motivi non espressamente accolti.

Il Fatto

Il ricorrente agiva in proprio e quale legale rappresentante di due associazioni, nel procedimento penale a carico di un imputato per diffamazione. La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della decisione del Tribunale, rideterminava la pena e dichiarava inammissibile l’appello proposto da una delle associazioni. Il ricorrente impugnava tale pronuncia in Cassazione, dolendosi del mancato rinvio degli atti al giudice civile e della declaratoria di inammissibilità dell’appello dell’associazione.

La questione centrale riguarda la legittimazione a impugnare della parte offesa non costituita parte civile e i presupposti applicativi del nuovo rinvio al giudice civile in caso di impugnazione ai soli effetti civili.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile e, comunque, manifestamente infondato. La Corte ricostruisce la genesi dell’art. 573 cod. proc. pen., modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 in attuazione della legge n. 134 del 2021, che ha introdotto il comma 1-bis. Per effetto della novella, quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili e l’impugnazione non è inammissibile, il giudice penale rinvia al giudice civile, cui resta affidata la decisione nel merito.

Il Collegio richiama Sez. U n. 38481 del 25.05.2023, secondo cui il mutamento normativo sposta la decisione dell’impugnazione ai fini civili dal giudice penale al giudice civile, restando attribuito al primo il solo compito di valutarne la non inammissibilità. La necessità di accelerazione dei tempi di decisione e la dismissione della regola di attrazione nel campo penale delle questioni civilistiche giustificano il nuovo assetto.

Nel caso concreto, però, l’istituto non è applicabile: al gravame delle parti civili si affianca l’appello dell’imputato, che investe anche i profili penali. La concorrenza di tale impugnazione esclude di per sé il ricorso al rinvio civile, cosicché la censura è proposta fuori dei casi previsti dalla legge.

Quanto alla seconda doglianza, la Corte ribadisce che l’impugnazione della persona offesa non costituita parte civile è inammissibile. Il rilievo non è contestato, ma il ricorrente fonda la legittimazione sulla sola qualità di parte offesa. Il Collegio richiama Sez. V n. 17802 del 14.03.2017 e Sez. VII n. 48896 del 15.11.2012: manca qualsiasi previsione che legittimi l’impugnazione della parte offesa non costituita. Tanto rende inammissibile anche il ricorso proposto dalla medesima associazione in questa sede.

Il secondo motivo è manifestamente infondato. La dedotta incompletezza del dispositivo è smentita dal fatto che, confermando la sentenza “nel resto”, la Corte territoriale ha respinto tutti i motivi, salvo quello dell’imputato sul trattamento sanzionatorio, e quindi anche il gravame delle parti civili. Conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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