Ricusazione del giudice per mera connessione probatoria tra procedimenti (Cass. pen. Sez. VI n. 36438 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La ricusazione del giudice, ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., presuppone che questi abbia indebitamente manifestato, nell’esercizio delle funzioni e prima della sentenza, il proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione. La mera connessione probatoria tra due procedimenti non integra la causa di ricusazione se non si traduce in una valutazione di merito sullo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto. L’incompatibilità opera all’interno del medesimo procedimento; il pregiudizio derivante da atti compiuti in un procedimento diverso è tutelato attraverso l’astensione e la ricusazione, secondo una logica a posteriori e in concreto. Le norme sulla ricusazione, in quanto eccezionali, sono di stretta interpretazione.
Il Fatto
La Corte d’appello aveva rigettato la dichiarazione di ricusazione proposta dal ricorrente nei confronti del G.U.P. del Tribunale, ritenuto pregiudicato per aver emesso, in altro procedimento connesso, un provvedimento cautelare fondato sugli stessi fatti. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento delle risultanze probatorie.
Il ricorrente sosteneva l’identità dei fatti oggetto dei due procedimenti e richiamava, a sostegno, un brano di una sentenza che li aveva ricondotti a un più ampio disegno di delegittimazione del sistema giudiziario. Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità, rilevando che la sola comunanza dei fatti non integra causa di incompatibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che consente la ricusazione quando il giudice ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione. Richiamando la giurisprudenza costituzionale, i giudici di legittimità distinguono l’incompatibilità, che presuppone situazioni di pregiudizio interne al medesimo procedimento, dagli istituti dell’astensione e della ricusazione, che tutelano l’imparzialità quando il pregiudizio deriva da attività svolte in un procedimento diverso.
La Corte ricorda che la Corte cost. n. 347 del 2010 e la Corte cost. n. 283 del 2000 hanno ricondotto a sistema i tre istituti, chiarendo che le ragioni del pregiudizio sono oggettivamente identiche sia nell’ipotesi di convinzione espressa nel medesimo procedimento, sia quando la valutazione di merito è resa in un procedimento diverso e gli effetti pregiudicanti vanno accertati in concreto. Su tali premesse è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la ricusazione del giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità, abbia espresso in altro procedimento una valutazione di merito sullo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto.
Non basta, tuttavia, la mera cognizione dei fatti di causa, la raccolta di prove o un riferimento incidentale e occasionale. Le Sezioni Unite “Falzone” hanno precisato che l’indebita manifestazione del convincimento consiste nell’anticipazione di valutazioni sul merito della res iudicanda, compiute senza necessità funzionale o al di fuori del collegamento con l’esercizio delle funzioni. Nella stessa direzione le Sezioni Unite Della Gatta hanno qualificato come causa di ricusazione, e non di incompatibilità, l’ipotesi in cui il giudice abbia pronunciato sentenza di patteggiamento nei confronti di un concorrente, quando nella motivazione risultino valutazioni di merito sullo stesso fatto.
Da ciò deriva il principio decisivo: essendo le norme sulla ricusazione eccezionali e di stretta interpretazione, la mera connessione probatoria tra due procedimenti non integra causa di ricusazione se non comporta una valutazione di merito sullo stesso fatto e nei confronti di identico soggetto. Nel caso in esame la Corte territoriale ha accertato la diversità delle persone offese nei due procedimenti. Il ricorrente, rispetto a tale argomento, si è limitato a insistere genericamente sulla valenza pregiudicante dell’ordinanza cautelare, senza indicare l’effettiva manifestazione di un giudizio sul fatto oggetto del giudizio.
Ne segue l’inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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