Ricusazione del giudice dell’esecuzione e confisca urbanistica del terzo (Cass. pen. Sez. III n. 34199 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le cause di ricusazione disciplinate dall’art. 37 cod. proc. pen. sono norme eccezionali e di stretta interpretazione, non applicabili per analogia. Anche dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla Corte cost. n. 283 del 2000, non integra causa di ricusazione la circostanza che il giudice dell’esecuzione persona fisica abbia in precedenza pronunciato nel giudizio di cognizione. L’effetto pregiudicante non discende in via automatica dalla partecipazione al processo di merito, ma esige la concreta allegazione della forza della prevenzione, da verificare caso per caso. Quando l’incidente di esecuzione sia promosso dal terzo estraneo al giudizio di cognizione, la valutazione pregiudicante sulla medesima res iudicanda non è configurabile per il solo fatto della identità del giudice persona fisica.
Il Fatto
Una società, rimasta estranea al giudizio di cognizione, propone incidente di esecuzione per contestare la legittimità della confisca urbanistica disposta, ai sensi dell’art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, anche su beni di sua proprietà. La misura era stata adottata con sentenza del giudice di merito, divenuta irrevocabile.
All’udienza di discussione dell’incidente la società propone dichiarazione di ricusazione, ai sensi del art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nei confronti di due consigliere che avevano composto il collegio della cognizione, sollevando in via subordinata questione di legittimità costituzionale. La Corte di appello dichiara inammissibile l’istanza. La società ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal carattere eccezionale delle norme sulla ricusazione, che limitano il potere giurisdizionale e la capacità del giudice e consentono un’ingerenza delle parti nell’ordinamento giudiziario. Da ciò deriva il divieto di interpretazione analogica, con richiamo al consolidato orientamento di legittimità (Sez. V n. 11980 del 2017; Sez. VI n. 14 del 2013).
Il giudice di legittimità rileva che l’art. 37 cod. proc. pen. non contempla, neppure dopo l’intervento della Corte cost. n. 283 del 2000, un’ipotesi di ricusazione del giudice dell’esecuzione persona fisica che abbia giudicato nel merito. La declaratoria di illegittimità costituzionale ha riguardato il giudice che abbia espresso una valutazione di merito sullo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto in un altro procedimento.
La Corte ricostruisce il quadro costituzionale. La Corte cost. n. 172 del 2023 ha enunciato le condizioni dell’incompatibilità endoprocessuale: identità della res iudicanda, valutazione di contenuto strumentale a una decisione, natura non formale ma di merito, collocazione in una diversa fase. Le sentenze n. 183 del 2013 e n. 7 del 2022 hanno riconosciuto che, quando il giudice dell’esecuzione è investito di frammenti di cognizione, opera l’esigenza di renderlo immune dalla forza della prevenzione.
Sul versante della ricusazione, la sentenza n. 283 del 2000 ha chiarito che le valutazioni pregiudicanti non sono tipizzabili in astratto dal legislatore e che spetta al giudice accertare in concreto l’effetto pregiudicante. Ne segue il necessario assolvimento dell’onere di allegare in che cosa si sia concretizzata la forza della prevenzione (Sez. III n. 27996 del 2021; Sez. II n. 36250 del 2020).
Nel caso concreto la società non ha allegato in quale parte valutativa la sentenza di merito abbia coinvolto anche il terzo. La Corte esclude inoltre che la forza della prevenzione possa ricavarsi da altri incidenti di esecuzione, adottati in epoca successiva e nei confronti di soggetti diversi. Non ricorrono pertanto i presupposti della ricusazione e la questione di legittimità costituzionale degli artt. 665 e 37 cod. proc. pen. è manifestamente infondata; già manifestamente infondata era quella sugli artt. 34 e 665 cod. proc. pen. (Sez. V n. 18522 del 2017). Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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