Inammissibile il ricorso che non considera la sospensione dei termini di prescrizione (Cass. pen. Sez. VII n. 37078 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso che, nel calcolo del termine di prescrizione, ometta di considerare il periodo di sospensione dei termini previsto dalla normativa emergenziale è manifestamente infondato. L’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata. Nel motivo che denuncia l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il ricorrente deve illustrare, a pena di aspecificità, l’incidenza dell’eliminazione di tale elemento ai fini della cosiddetta prova di resistenza.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte appello di Bologna, in data 07.11.2024, lo aveva ritenuto penalmente responsabile. Il ricorso si articola in due motivi: il primo deduce il vizio di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità; il secondo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., per l’inutilizzabilità del processo verbale di contestazione ai sensi dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen..
Il ricorso giunge davanti alla Corte di cassazione dopo la pronuncia di secondo grado, con il ricorrente che contesta la ricostruzione della vicenda e la utilizzabilità degli elementi a carico.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, incentrato sul calcolo della prescrizione. Il ricorrente omette di considerare il periodo di sospensione, pari a sessantaquattro giorni, previsto dall’art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, come già affermato dalle Sezioni Unite n. 5292 del 2020. Il reato risulta commesso il 15 settembre 2014; aggiungendo al termine di dieci anni il periodo di sospensione, il termine spira il 18 novembre 2024, dunque dopo la sentenza impugnata, deliberata il 7 novembre 2024. Il motivo è pertanto manifestamente infondato.
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che, nel caso in cui si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il ricorrente deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione dell’elemento ai fini della cosiddetta prova di resistenza, poiché gli elementi acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento. La Corte richiama sul punto Sez. 2 n. 7986 del 2017 e Sez. 2 n. 30271 del 2017. Nel caso concreto tale illustrazione manca; inoltre l’istruttoria dibattimentale è stata espletata mediante l’escussione dell’operante della Guardia di Finanza e del funzionario dell’agenzia delle Entrate, nonché con l’acquisizione della documentazione sul debito tributario. Il motivo è quindi inammissibile.
La Corte afferma poi un principio di ordine processuale: l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso, secondo Sez. U n. 32 del 2000. Infine, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla condanna alle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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