Peculato e possesso qualificato: non configurabile il peculato d’uso del denaro (Cass. pen. Sez. VI n. 38253 del 25.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione d’ufficio o del servizio non è soltanto quello rientrante nella specifica competenza funzionale dell’agente, ma anche quello derivante da prassi e consuetudini invalse nell’ufficio, che consentano di maneggiare o avere la disponibilità materiale del bene e che trovino nella funzione o nel servizio l’occasione del loro verificarsi. Il peculato d’uso non è configurabile per il denaro, con la conseguenza che la successiva restituzione dell’intera somma è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del delitto. Non integra il reato di cui all’art. 314-bis cod. pen. la condotta di appropriazione del denaro pubblico quando manchi una destinazione a interessi pubblici obiettivamente esistenti.

Il Fatto

La Corte di appello ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell’imputato, all’epoca comandante di una Stazione dei Carabinieri, per il delitto di peculato. Secondo l’accertamento dei giudici di merito, questi aveva ricevuto dai propri collaboratori la somma di denaro sequestrata nell’ambito di un procedimento penale, con l’incarico di versarla al fondo unico di garanzia, senza poi provvedervi.

Trascorso oltre un anno, un militare della stessa Stazione rilevò la mancanza della ricevuta di versamento. Le indagini dei superiori gerarchici portarono al ritrovamento della somma nella cassaforte dell’ufficio, ma con banconote di taglio non corrispondente a quello indicato nel verbale di sequestro. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, deducendo il vizio di motivazione e l’erronea qualificazione giuridica del fatto.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è stato giudicato generico. La Corte ha rilevato che dal doppio conforme accertamento di merito, esente da vizi logici e giuridici, risulta documentalmente provato il sequestro delle banconote, la loro consegna all’imputato per il versamento e il mancato deposito. La testimonianza dei colleghi, credibile e reciprocamente riscontrata, ha confermato che il comandante non fornì spiegazioni sull’ammanco, limitandosi all’invio di un messaggio dal contenuto assunto come esplicativo dell’assunzione di responsabilità.

Il ricorrente ha prospettato l’inutilizzabilità del messaggio e delle dichiarazioni testimoniali, ma si tratta di prove legittimamente acquisite. La sua doglianza sollecita una rivalutazione delle emergenze processuali e offre una ricostruzione alternativa rispetto a quella prescelta dai giudici di merito, nella quale non è riconoscibile alcuna incongruenza logica o lacuna motivazionale.

Il secondo motivo, relativo alla qualificazione giuridica, è stato dichiarato infondato. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui il possesso qualificato rilevante ai fini del peculato comprende anche la disponibilità materiale del bene derivante da prassi invalse nell’ufficio, che trovano nella funzione l’occasione del loro verificarsi. Nella specie, l’imputato aveva ricevuto le banconote proprio in ragione del servizio prestato e nell’espletamento di un rapporto funzionale al versamento al fondo, senza alcuna occasionalità o casualità; irrilevante, dunque, che la chiave della cassaforte fosse nella disponibilità anche di altri.

La Corte ha inoltre escluso la configurabilità del peculato d’uso, ribadendo che esso non è ammesso per il denaro. Quanto alla fattispecie abrogata di abuso d’ufficio, e a quella di cui all’art. 314-bis cod. pen., introdotta dall’art. 9, comma 1, d.l. n. 92/2024, convertito dalla legge n. 112/2024, la Corte ha escluso che l’utilizzo del denaro fosse funzionale al perseguimento di interessi pubblici obiettivamente esistenti, in difetto di qualunque motivazione o documentazione al riguardo. Ne è conseguito il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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