Falso nummario grossolano e obbligo di motivazione del giudice di merito (Cass. pen. Sez. V n. 38316 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di falso nummario, la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza quando il falso sia riconoscibile ictu oculi da qualsiasi persona di comune discernimento ed esperienza, senza che rilevino le cognizioni specifiche di soggetti qualificati né la straordinaria diligenza di alcuni. La valutazione della grossolanità costituisce questione di fatto, che il giudice di merito deve compiere sulle emergenze probatorie e sorreggere con cognata motivazione. Un’adeguata, logica e non contraddittoria motivazione si sottrae al vaglio di legittimità. È quindi viziata la sentenza che, a fronte di una puntuale censura, si limiti ad affermare in modo apodittico che banconote palesemente falsificate fossero idonee a trarre in inganno. Qualora le banconote siano state rinvenute accartocciate e non scambiate, non possono valorizzarsi le modalità e le circostanze di scambio per negare la grossolanità.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 21 maggio 2025, in parziale riforma della decisione di primo grado, escludeva la continuazione e rideterminava la pena inflitta al ricorrente per il delitto di cui all’art. 455 cod. pen. L’imputato era stato condannato perché nella sua abitazione erano state rinvenute e sequestrate due banconote da 50 euro, la cui falsità era stata accertata dalla Banca d’Italia.

Avverso tale pronuncia il difensore proponeva ricorso per cassazione articolando cinque motivi, con cui lamentava l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione. Si deduceva, tra l’altro, che la Corte distrettuale non aveva dato risposta alle censure difensive sulla configurabilità del falso grossolano e sul dolo specifico.

La Motivazione della Corte

La Sezione V accoglie il ricorso limitandosi al primo motivo, che dichiara fondato. La Corte ricostruisce anzitutto il principio di diritto in materia di falso nummario, richiamando un consolidato orientamento: la grossolanità della contraffazione, che integra il reato impossibile, si apprezza quando il falso sia riconoscibile ictu oculi da qualsiasi persona di comune discernimento ed esperienza.

Il giudice di legittimità ribadisce che non si deve fare riferimento a particolari cognizioni, alla competenza specifica di soggetti qualificati né alla straordinaria diligenza di cui talune persone possono essere dotate. Richiama sul punto Sez. 5, n. 6873 del 06/10/2015, dep. 2016, Carillo, Rv. 266417-01 e Sez. 1, n. 41108 del 24/10/2011, Borrello, Rv. 251173-01.

La valutazione sulla grossolanità è qualificata come questione di fatto, da compiersi sulle emergenze probatorie e da sorreggere con congrua motivazione. Ne deriva che una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria si sottrae al sindacato di legittimità. Nel caso concreto, invece, la motivazione impugnata è giudicata generica e per nulla esaustiva: a fronte di una censura puntuale, la Corte distrettuale, pur riconoscendo che le banconote si differenziavano «sotto vari profili» da quelle originali, non ha spiegato perché una di esse recasse la scritta “fac simile” e l’altra presentasse dimensioni e caratteristiche difformi potessero comunque trarre in inganno una persona di comune avvedutezza.

La Corte osserva inoltre che le banconote erano state rinvenute accartocciate sul comodino dell’imputato: non potevano quindi valutarsi, per escludere la grossolanità, le modalità e le circostanze di scambio. Richiama in proposito Sez. 5, n. 1278 del 15/12/1993, dep. 1994, Bonzi, Rv. 197071-01 e Sez. 5, n. 15122 del 18/02/2020, Angius, Rv. 279153-01. Da qui l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, con assorbimento degli ulteriori motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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