Rimessione in termini e decorrenza dell’estinzione della pena (Cass. pen. Sez. II n. 40469 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Qualora l’imputato sia stato rimesso in termini per impugnare la sentenza di condanna contumaciale, il termine per l’estinzione della pena non può decorrere dal passaggio in giudicato della pronuncia originaria, perché la rimessione caduca ex tunc il presupposto processuale costituito dall’accertamento definitivo di responsabilità. Il termine di cui all’art. 172 cod. pen. inizia a decorrere solo dopo l’esaurimento dei successivi giudizi di impugnazione, momento in cui la decisione diviene irrevocabile. In tema di continuazione, l’imputato che ne chiede il riconoscimento con riferimento a reati già giudicati non può limitarsi a indicare gli estremi delle sentenze, ma ha l’onere di produrne la copia, non essendo applicabile in via analogica l’art. 186 disp. att. cod. proc. pen., dettato per la sola fase esecutiva.
Il Fatto
La vicenda riguarda una condanna per il reato di cui all’art. 707 cod. pen., inflitta con sentenza del Tribunale di Verbania, Sezione distaccata di Domodossola, del 9 febbraio 2005, irrevocabile dal 5 aprile 2005. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 13 maggio 2025, in parziale riforma, ha rideterminato la pena confermando nel resto la condanna.
L’imputata ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: la mancata declaratoria di estinzione della pena ai sensi dell’art. 172 cod. pen., la carenza di motivazione sulla dosimetria e il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con precedenti condanne. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte ricostruisce la vicenda processuale: il fatto risale al 31 agosto 2002; l’estratto contumaciale della sentenza di condanna è stato notificato il 4 marzo 2005; con l’atto di appello è stata richiesta la rimessione in termini, concessa con ordinanza del 21 novembre 2024.
La disciplina applicabile è quella previgente dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., che continua ad applicarsi agli imputati dichiarati contumaci alla data del 22 agosto 2014, stante la disciplina transitoria richiamata. La Corte richiama Sez. V n. 35222 del 2024 e Sez. V n. 14001 del 2020 per affermare che, in caso di accoglimento della richiesta di restituzione nel termine, non si tiene conto del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale e la notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione.
Il passaggio centrale è che la rimessione in termini ha caducato ex tunc il presupposto processuale — l’accertamento definitivo di responsabilità — cui ancorare il dies a quo rilevante per l’estinzione della pena. Corretta è dunque la conclusione della Corte territoriale, secondo cui il termine per la consumazione del potere punitivo dello Stato non può considerarsi iniziato a decorrere.
La Corte conferma questa linea con Sez. V n. 29331 del 2025, secondo cui, in caso di rimessione in termini, il termine per l’estinzione della sanzione decorre solo dopo l’esaurimento dei successivi giudizi di impugnazione, perché solo allora la decisione diviene irrevocabile. Quanto alla dosimetria, il motivo è fattuale e manifestamente reiterativo, essendo il discorso giustificativo dei giudici di merito privo di vizi logico-giuridici.
Sul terzo motivo, la Corte ribadisce che in tema di continuazione l’imputato ha l’onere di produrre la copia delle sentenze relative ai reati già giudicati, non potendosi applicare in via analogica l’art. 186 disp. att. cod. proc. pen., dettato per la sola fase esecutiva. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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