Il rito cartolare preclude la deduzione del legittimo impedimento dell’imputato detenuto (Cass. pen. Sez. 4 n. 16306 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare non partecipato, per la mancata tempestiva richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 598-bis cod. proc. pen., non trova applicazione la disciplina del legittimo impedimento di cui all’art. 420-ter cod. proc. pen., non essendo prevista la comparizione personale dell’imputato, ivi compreso quello detenuto per altra causa. In tema di continuazione, l’imputato che, nel giudizio di cognizione, invochi il riconoscimento del vincolo con reati già giudicati ha l’onere di produrre copia delle relative sentenze, non essendo applicabile in via analogica l’art. 186 disp. att. cod. proc. pen., norma dettata per la sola fase esecutiva.
Il Fatto
La Corte di appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale di Salerno che aveva condannato l’imputata per il delitto di detenzione ai fini di cessione di stupefacente, in relazione al rinvenimento di ingenti quantitativi di hashish e cocaina. La decisione si fondava su una serie di elementi indiziari, tra cui il frazionamento della sostanza, la presenza di un bilancino di precisione e di altro materiale per il confezionamento, nonché sulle dichiarazioni della stessa imputata, la quale aveva ammesso di aver custodito la droga su indicazione del figlio detenuto. La difesa proponeva ricorso per cassazione deducendo, tra i motivi, la nullità del giudizio di appello per violazione del diritto dell’imputata, sottoposta a misura cautelare in altro procedimento, a partecipare all’udienza e l’erronea esclusione della connivenza non punibile e della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. In ordine al primo motivo, concernente la dedotta nullità per la mancata traduzione dell’imputata detenuta per altra causa, la ricorrente non aveva presentato istanza di trattazione orale del processo di appello. La Corte ha precisato che, in assenza di tale richiesta, l’imputato manifesta la volontà di non partecipare al giudizio, sicché è a lui preclusa la successiva deduzione di un legittimo impedimento derivante dallo stato detentivo. Tale conclusione è stata fondata sul tenore letterale dell’art. 598-bis cod. proc. pen. e sul richiamo alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel rito cartolare non partecipato non opera la previsione dell’art. 420-ter cod. proc. pen.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile perché meramente reiterativo delle censure già proposte in appello e non specifico, non confrontandosi con la motivazione esaustiva con cui il giudice distrettuale aveva escluso la configurabilità della connivenza passiva. È stato valorizzato il contributo causale dell’imputata, emerso dalle sue stesse ammissioni e dagli elementi fattuali, quali il confezionamento della sostanza in bustine e il rinvenimento di un bilancino di precisione, elementi univocamente indicativi di un apporto concorsuale ai sensi dell’art. 110 cod. pen..
Il terzo motivo, riguardante la violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, è stato ritenuto inammissibile in quanto versato in fatto e manifestamente infondato. La Corte ha condiviso la valutazione del giudice di merito, che aveva logicamente escluso l’ipotesi del “piccolo spaccio”, valorizzando la disponibilità di sostanze eterogenee, indice della capacità di rifornire una pluralità di assuntori e della conseguente non esiguità del danno alla salute pubblica.
Con riferimento al quarto motivo, la doglianza relativa all’omessa risposta sulla richiesta di esclusione della recidiva è stata dichiarata inammissibile. Il motivo di appello era stato correttamente giudicato generico dalla Corte territoriale, in quanto non aggrediva la motivazione con cui il giudice di prime cure aveva ravvisato la recidiva, alla luce di due precedenti specifici.
Infine, il quinto motivo, concernente la mancata concessione della continuazione con reati già giudicati, è stato ritenuto infondato. La Corte ha ribadito il principio, ormai consolidato, secondo cui la parte che invochi la continuazione nel giudizio di cognizione ha l’onere di produrre copia delle sentenze rilevanti, non bastando la mera indicazione degli estremi. Tale onere non è derogabile tramite l’applicazione analogica dell’art. 186 disp. att. cod. proc. pen., che concerne esclusivamente la fase esecutiva, e trova ragione anche nell’esigenza di evitare manovre dilatorie e allungamento dei tempi processuali.
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Nota della Redazione
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