Continuazione esterna: onere di allegazione delle sentenze irrevocabili nel giudizio di cognizione (Cass. pen. Sez. 2 n. 15114 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cognizione, l’imputato che richieda il riconoscimento della continuazione con reati già giudicati non può limitarsi a indicare gli estremi delle relative sentenze, ma ha l’onere di produrne copia integrale. Non è applicabile in via analogica la disposizione di cui all’art. 186 disp. att. cod. proc. pen., dettata per la sola fase esecutiva, atteso che l’imputato è necessariamente assistito da un difensore sul quale incombe l’onere di allegare gli elementi posti a fondamento dell’istanza. L’eventuale acquisizione d’ufficio dei provvedimenti comporterebbe, infatti, il rinvio del giudizio senza sospensione del decorso del termine di prescrizione. La mancata allegazione rende il motivo di ricorso fondato sulla violazione dell’onere processuale generico e, conseguentemente, inammissibile.
Il Fatto
Il tribunale di primo grado aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di rapina impropria aggravata, riconoscendo la continuazione con i reati oggetto di due distinte sentenze di applicazione pena, ormai irrevocabili, e applicando per ciascuno di essi un identico aumento sanzionatorio. La Corte d’appello, in parziale riforma, applicava la circostanza attenuante del fatto di lieve entità e rideterminava la pena, confermando la congruità degli aumenti per la continuazione sulla base della ritenuta omogeneità tipologica dei reati satellite.
Avverso tale decisione l’imputato ricorreva per cassazione, deducendo la manifesta illogicità o apparenza della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio dei reati satellite, rilevando la differente gravità delle due fattispecie, la mancata acquisizione di copia della sentenza relativa a uno dei reati e la necessità di una motivazione distinta e analitica per ciascun aumento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’onere di produrre copia delle sentenze irrevocabili costituisce presupposto indispensabile per l’esame dell’istanza di continuazione nel giudizio di cognizione. L’art. 186 disp. att. cod. proc. pen. disciplina esclusivamente la fase esecutiva e non è estensibile in via analogica, poiché nel giudizio di merito l’imputato è assistito dal difensore, al quale incombe l’onere di allegare gli elementi costitutivi della domanda.
La Corte ha evidenziato che l’allegazione delle sentenze risponde a precise esigenze di celerità del rito e di prevenzione di richieste dilatorie, esigenze che non ricorrono in sede esecutiva, dove opera il meccanismo officioso. Tale ricostruzione non comprime le garanzie difensive, posto che il mancato riconoscimento della continuazione esterna nel giudizio di merito non preclude la riproposizione dell’istanza davanti al giudice dell’esecuzione.
Nel caso di specie, l’imputato non aveva adempiuto all’onere di depositare la copia della sentenza irrevocabile n. 95/2020, né la specifica censura era stata formulata nei termini con l’atto di appello, ove ci si era limitati a dolersi genericamente dell’entità dell’aumento. La censura risultava pertanto affetta da genericità, rendendo il ricorso inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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