Revoca dei contributi e ripetizione dell’indebito tra autotutela e decadenza (Cons. Stato n. 1064 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca delle agevolazioni concesse per la realizzazione di un programma d’investimento, fondata sull’accertamento che le fatture rendicontate riguardano operazioni in tutto o parte inesistenti, costituisce esercizio di un potere vincolato di decadenza e non di autotutela discrezionale. Ne deriva l’inapplicabilità dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, che disciplina il diverso annullamento d’ufficio, con i relativi termini e la comparazione degli interessi. La conseguente azione di recupero è doverosa ai sensi dell’art. 2033 c.c. e non richiede motivazione specifica sull’interesse pubblico concreto né sul decorso del tempo. Il termine di prescrizione, regolato dall’art. 2946 c.c., decorre dal momento in cui l’Amministrazione ha contezza del difetto di causa solvendi, e non dall’erogazione del contributo. Il legittimo affidamento è irrilevante quando il beneficiario abbia partecipato alle operazioni di emissione e utilizzo delle fatture inesistenti.
Il Fatto
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 22 maggio 2018, ha revocato le agevolazioni concesse a una società con provvedimenti del 1997 e del 2000, disponendo il recupero di € 363.187,98, pari alla somma resa disponibile presso la banca concessionaria e interamente erogata. Il provvedimento si fonda su una nota della Guardia di Finanza del 13 ottobre 2017, che ha segnalato dodici fatture, corrispondenti alla quasi totalità del programma agevolato, emesse a fronte di operazioni in tutto o parte inesistenti.
La società ha impugnato la revoca davanti al TAR Sardegna, che ha respinto il ricorso con sentenza n. 249 del 3 aprile 2024. Contro tale pronuncia è stato proposto appello, con censure relative al difetto di istruttoria e di prova, alla violazione dei principi in materia di onere della prova, all’art. 21-nonies citato, alla certezza del diritto e alla prescrizione del credito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello muovendo dalla qualificazione dell’atto. Il provvedimento ha duplice natura: di revoca, più propriamente di decadenza, quanto all’accertamento dell’insussistenza dei presupposti per l’erogazione; di ripetizione dell’indebito quanto alla somma erogata. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 18 del 2020, la sentenza ricostruisce la decadenza come vicenda pubblicistica estintiva di una posizione di vantaggio, caratterizzata da espressa previsione legislativa, dal vizio consistente nella falsità degli stati dichiarati e dal carattere vincolato del potere.
Da tale qualificazione discende il rigetto della censura sull’art. 21-nonies della legge n. 241/1990: la norma disciplina l’annullamento discrezionale d’ufficio, istituto diverso. Una volta accertati i presupposti, l’azione di recupero è doverosa ex art. 2033 c.c.; non serve motivazione sull’interesse pubblico concreto né sull’andamento del tempo, che rileva solo nell’autotutela.
Quanto all’istruttoria, la Corte ritiene le doglianze infondate. La relazione della Guardia di Finanza, resoconto di attività di pubblici ufficiali, è utilizzabile dall’Amministrazione. Gli elementi indiziari sono consistenti e univoci: mancato riscontro delle fatture nella contabilità dell’emittente; pagamenti in contanti per importi considerevoli nonostante la disponibilità di un conto bancario; pagamento del solo importo dell’IVA; impianti obsoleti e ciclo di lavorazione mai completato. Il programma agevolato non è stato realizzato. In tale quadro, il contributo risulta erogato sine causa e gli aspetti formali, come il mancato parere della banca, non assumono rilievo.
Sul legittimo affidamento, la Corte lo esclude per la natura vincolata dell’atto e perché la beneficiaria ha partecipato alle operazioni di emissione e utilizzo delle fatture inesistenti. Sulla prescrizione, applica l’art. 2946 c.c. e richiama Cass. civ., Sez. III, n. 10205 del 2009 e Cass. civ., Sez. VI-1, n. 23603 del 2017: il termine decorre dal momento in cui l’Amministrazione acquisisce contezza del difetto di causa solvendi, individuato nella nota della Guardia di Finanza del 13 ottobre 2017. Rispetto a tale data il provvedimento è tempestivo.
L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese di giudizio liquidate in € 4.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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