Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 120 del 26.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui la Corte d’appello condanna il Ministero della Giustizia al pagamento dell’equa riparazione ex legge n. 89/2001, non opposto nel termine di cui all’art. 325 c.p.c., ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito da efficacia di cosa giudicata. Decorso inutilmente il termine di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e quello di art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione l’integrale esecuzione del titolo. Il commissario ad acta va nominato fin d’ora per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine assegnato. Al dirigente non spetta alcun compenso, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Lecce, accogliendo il ricorso ex legge n. 89/2001, condannava il Ministero della Giustizia a corrispondere a ciascun ricorrente la somma di € 3.680,00, oltre spese liquidate in € 630,00 per compensi ed € 100,00 per spese. Il decreto veniva ritualmente notificato e non opposto.
Il Ministero non dava però esecuzione al titolo. I ricorrenti proponevano allora ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato. Inviata la dichiarazione ex artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 e decorsi sei mesi senza pagamento, la controversia giungeva alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in questione possiede natura decisoria in materia di diritti soggettivi, con valore ed efficacia di giudicato: è stato notificato al Ministero e non è stato opposto.
Nel merito, il Tribunale rileva che è decorso infruttuosamente il termine di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. I ricorrenti hanno inoltre depositato la dichiarazione attestante la mancata riscossione per il medesimo titolo, l’assenza di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta, come imposto dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001. È quindi spirato anche il termine di sei mesi dalla trasmissione, senza alcun pagamento.
Va pertanto affermato l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto della Corte d’Appello, provvedendo al pagamento delle somme indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Per l’adempimento è fissato il termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Il Tribunale nomina fin d’ora quale commissario ad acta il dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di novanta giorni e previa verifica dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di comunicazione. Nessun compenso è dovuto, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti richiamato dal comma 8 dell’art. 5-sexies e dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.
Segue la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio, liquidate in € 300,00 per compensi oltre accessori, e al rimborso delle spese vive successive ed accessorie sostenute per la proposizione dell’ottemperanza, segnatamente quelle per le copie conformi del decreto, la notifica e la certificazione di passaggio in giudicato (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484/2021; Cons. Stato, Sez. V, n. 1498/2017; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, n. 153/2022).
Nota della Redazione
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