L’ottemperanza al decreto di equa riparazione e il commissario ad acta (TAR Puglia n. 1350 del 12.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto decisorio che conclude il giudizio di equa riparazione ex legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e, in mancanza di opposizione, acquista l’efficacia del giudicato, costituendo titolo per il giudizio di ottemperanza. Decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e quello di sei mesi dalla dichiarazione resa ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione del titolo. All’inadempimento segue la nomina del commissario ad acta, senza che a questi spetti alcun compenso specifico in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. L’accoglimento comporta la condanna dell’ente alle spese e al rimborso degli oneri sostenuti per la proposizione del giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

La Corte di Appello di Lecce, con decreto emesso ai sensi della legge n. 89/2001, aveva accolto la domanda di equa riparazione del ricorrente e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di € 3.680,00, oltre alle spese del procedimento liquidate in € 450,00 per compensi e € 100,00 per spese.

Il decreto, munito di formula esecutiva, era stato ritualmente notificato all’amministrazione, che non vi aveva dato esecuzione. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul titolo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto confermato la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in parola ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore ed efficacia di cosa giudicata: è stato notificato al Ministero e non è stato opposto nel termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ., con conseguente passaggio in giudicato.

Il giudice ha poi verificato il perfezionarsi delle condizioni di legge. È decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha inoltre inviato la dichiarazione attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito e le modalità di riscossione prescelte, in ottemperanza all’art. 5-sexies legge n. 89/2001. Sono infine decorsi sei mesi dalla trasmissione di tale dichiarazione senza che il pagamento sia stato eseguito.

Nel merito, il TAR ha sancito l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate — se e nella misura in cui siano tuttora dovute — oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Per l’adempimento è stato fissato il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

In caso di inottemperanza, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni. Ha escluso la corresponsione di un compenso specifico, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti richiamato dall’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 e dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.

All’accoglimento è seguita la condanna alle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, liquidate in € 300,00 per compensi, oltre accessori, e al rimborso degli oneri sostenuti per la proposizione del giudizio di ottemperanza, richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017 e TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 153 del 2022.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 325 c.p.c.

Tutte le 524 sentenze sull'art. 325 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *