Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1439 del 30.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato è titolo azionabile innanzi al giudice amministrativo con il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. Il ricorso è ammissibile quando risulti l’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia da ottemperare, l’avvenuta notifica della stessa e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. L’amministrazione che non fornisca prova dell’avvenuto adempimento incorre nell’ordine di ottemperanza, con assegnazione di un termine ultimativo e nomina sin d’ora del commissario ad acta per l’ipotesi di inerzia perdurante.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Catania, sezione Lavoro, n. 1609/2024, pubblicata il 22 marzo 2024, è stato dichiarato il diritto di una docente a usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato all’attribuzione della carta per un valore complessivo di € 2.500,00, oltre accessori, nonché alla rifusione delle spese di lite.
La sentenza non è stata impugnata ed è stata notificata il 22 marzo 2024 presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, nella forma di cui al novellato art. 475 c.p.c. Non essendo intervenuta l’esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di adempimento, la nomina sin d’ora di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza articolare difese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione. Ha dato rilievo all’attestazione del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, rilasciata dal competente ufficio del Tribunale di Catania il 18 giugno 2024, e all’avvenuta notifica della sentenza presso il Ministero in data 22 marzo 2024, con conseguente decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nessun dubbio è stato ravvisato sull’appartenenza del provvedimento ottemperando — una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato — al novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La disposizione, osserva il Tribunale, prevede espressamente l’azione al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, poiché l’amministrazione intimata non ha fornito elementi tesi a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di corrispondere alla ricorrente, mediante accredito o assegnazione sulla carta elettronica istituita dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, la somma dovuta per gli anni scolastici indicati, pari a complessivi € 2.500,00 oltre accessori nella misura di cui all’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/1994.
L’adempimento è stato fissato nel termine ultimativo di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza. In conformità alle richieste della ricorrente, il Collegio ha nominato sin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante, un commissario ad acta individuato ratione muneris nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, senza compenso ma con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente del medesimo Ufficio; questi dovrà attivarsi dietro apposita istanza di parte, in caso di vana scadenza del termine, e provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 900,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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