Reciprocità delle offese non esclude i maltrattamenti se il rapporto resta asimmetrico (Cass. pen. n. 31859/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di maltrattamenti ricorre in presenza di una pluralità di comportamenti che, considerati nel loro complesso, siano idonei a compromettere, mediante vessazioni fisiche o morali, la dignità e l’identità della persona offesa. Non assume rilievo decisivo l’eventuale carattere reciproco delle offese, bensì la situazione di persistente squilibrio relazionale determinata dalla condotta di uno dei componenti della coppia. L’elemento qualificante del reato è l’esistenza di un rapporto connotato da una posizione di supremazia e di soggezione, che si traduce nella sistematica compressione della personalità della vittima. I fisiologici conflitti di coppia, pur con toni accesi, presuppongono un confronto tra soggetti su un piano sostanzialmente paritario; il discrimine risiede nell’esistenza di una relazione diseguale e sopraffattrice. La reazione della vittima alle vessazioni non è incompatibile con la configurabilità del reato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza, rideterminava la pena confermando la condanna di primo grado per i delitti di maltrattamenti aggravati e lesioni aggravate. Il difensore dell’imputata proponeva ricorso per cassazione deducendo cinque motivi: la mancata valorizzazione della reciprocità delle condotte vessatorie e la ritenuta contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa; la non configurabilità dell’aggravante ex art. 572, comma 2, cod. pen. per le condotte poste in essere alla presenza delle figlie minori; il travisamento delle dichiarazioni del marito sul momento della scoperta della relazione extra-coniugale; il difetto di motivazione sulle ragioni dell’installazione delle telecamere; la contraddittorietà della motivazione sulla condanna per lesioni aggravate dall’uso di un coltello.
Il Pubblico Ministero concludeva per l’inammissibilità; il difensore della parte civile chiedeva l’inammissibilità o il rigetto. Il procedimento era trattato in forma scritta.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è inammissibile. Il primo e il terzo motivo sono manifestamente infondati: la Corte d’appello ha desunto la natura maltrattante delle condotte dalle dichiarazioni della persona offesa, ritenuta pienamente attendibile per la narrazione dettagliata e coerente delle vessazioni subite per circa cinque mesi, e dai significativi elementi di riscontro acquisiti in dibattimento. Non vi è contraddizione sul momento dell’allontanamento dall’abitazione né sulla scoperta della relazione extra-coniugale, risalendo comunque i fatti contestati al periodo successivo.
Sulla dedotta reciprocità delle condotte, la Corte richiama il principio secondo cui il discrimine tra maltrattamenti e mera litigiosità domestica risiede nell’esistenza di una relazione diseguale e sopraffattrice. La circostanza che la persona offesa reagisca o tenga a sua volta comportamenti offensivi non è incompatibile con il reato, potendo rappresentare una risposta alla condizione di soggezione. I giudici di merito hanno applicato correttamente tali principi, sottolineando come le condotte lesive narrate dalla persona offesa abbiano trovato riscontro nelle dichiarazioni della madre dell’imputata, che ha precisato essere sempre la figlia a tenere comportamenti aggressivi, e nelle registrazioni del sistema di videosorveglianza, che documentano almeno tre episodi di aggressione fisica, l’ultimo dei quali conclusosi con il ferimento mediante arma da taglio, confermato dal teste di polizia giudiziaria.
Il secondo motivo è inammissibile perché dedotto per la prima volta in sede di legittimità. Il quarto motivo è manifestamente infondato: la sentenza ha evidenziato che la persona offesa ha installato le telecamere con l’intento di tutelare l’integrità delle figlie, per verificare quanto accadeva in sua assenza dopo aver rinvenuto stupefacente del tipo marijuana. Il quinto motivo è manifestamente infondato: il complesso degli elementi probatori consente di ritenere provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che il ferimento sia riconducibile alla volontaria condotta dell’imputata. Segue la condanna alle spese processuali, alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori, con disposizione di oscuramento dei dati identificativi.
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Nota della Redazione
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