Inammissibile il ricorso che sollecita una rivalutazione del materiale probatorio (Cass. pen. Sez. VII n. 37274 del 14.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di legittimità non può rivalutare le fonti di prova, poiché tale attività è rimessa esclusivamente alla competenza dei giudici di merito. Il sindacato di legittimità va sollecitato sul «prodotto dell’ingegno» e non sul puro e semplice «materiale probatorio», né su singoli frammenti di esso. Una volta indicati gli elementi probatori, il giudice di legittimità deve chiarire la ragione e gli elementi sui quali è stata elaborata una determinata ipotesi costruttiva e perché ne siano state scartate altre. In tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, le statuizioni relative al giudizio di comparazione, implicando una valutazione discrezionale tipica del merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cuneo, aveva condannato l’imputato per i reati di cui agli artt. 572, 609-bis e 582-585 cod. pen., rideterminando la pena in anni quattro e mesi sei di reclusione, con conferma nel resto. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione sull’attendibilità della persona offesa, sulla sussistenza degli elementi costitutivi dei delitti di maltrattamenti in famiglia e di violenza sessuale, nonché violazione dell’art. 62-bis cod. pen. per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. I primi tre motivi, a fronte di una doppia conforme affermazione di responsabilità, si limitano a reiterare doglianze già motivatamente respinte dalla Corte territoriale. Quest’ultima ha destituito di fondamento la censura sulla discordanza circa i rapporti completi, ritenuta priva di rilievo stante l’attendibilità complessiva del narrato, supportato da numerosi riscontri, anche de visu, e da documentazione medica, dando altresì conto dell’abitualità della condotta maltrattante.
Il ricorrente sollecita in realtà una mera rivalutazione del quadro probatorio, preclusa in sede di legittimità, proponendo una differente comparazione delle risultanze istruttorie effettuate concordemente dai due giudici del merito. Il giudice di legittimità non può rivalutare le fonti di prova, attività rimessa esclusivamente ai giudici di merito.
Il sindacato di legittimità va sollecitato sul «prodotto dell’ingegno» e non sul puro e semplice «materiale probatorio», e men che meno su singoli frammenti di esso. Una volta indicati gli elementi probatori, il giudice di legittimità deve chiarire la ragione e gli elementi sui quali è stata elaborata una determinata ipotesi costruttiva e per quale ragione ne siano state scartate altre, come affermato da Sez. V n. 34149 del 2019, Sez. V n. 35816 del 2018 e Sez. V n. 44992 del 2012.
Quanto alla quarta doglianza, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, le statuizioni sul giudizio di comparazione sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione. La Corte territoriale giustifica il mancato riconoscimento delle generiche nella massima estensione alla luce della reiterazione nel tempo delle condotte, elemento non irragionevole né censurabile in questa sede, come confermato da Sez. Un. n. 10713 del 2010, Sez. IV n. 8291 del 2024, Sez. I n. 3778 del 2023 e Sez. II n. 31543 del 2017.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
Nota della Redazione
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