Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 20 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto che definisce il giudizio di equa riparazione, non opposto nel termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ., acquista efficacia di cosa giudicata e costituisce titolo per il giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto esecutivo e quello di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione ex art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, sussiste l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione. Il TAR ordina l’adempimento entro un termine perentorio e nomina, per il caso di inerzia, un commissario ad acta, al quale non spetta alcun compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Lecce, con decreto munito di formula esecutiva e notificato al Ministero della Giustizia, aveva accolto il ricorso proposto ai sensi della legge n. 89/2001 e condannato l’amministrazione al pagamento delle somme liquidate a titolo di equa riparazione, oltre interessi legali e spese.

Nonostante la regolare notifica, il Ministero non dava esecuzione al titolo. I ricorrenti proponevano quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato. L’amministrazione si costituiva in giudizio senza adempiere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto il presupposto processuale. Il decreto della Corte d’Appello ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata: è stato notificato al Ministero e non è stato opposto. Il ricorso è pertanto ammissibile.

Quanto ai termini, il TAR rileva che è decorso infruttuosamente quello di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La parte ricorrente ha inoltre inviato la dichiarazione sostitutiva prescritta dagli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, attestante la mancata riscossione per il medesimo titolo, le azioni giudiziarie intraprese, l’importo ancora dovuto e la modalità di riscossione prescelta. È pertanto decorso anche il termine di sei mesi previsto dall’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001.

Nel merito, il Tribunale sancisce l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto della Corte d’Appello, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi. All’adempimento è fissato il termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Per il caso di inerzia, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriori novanta giorni per l’incarico, previa verifica dell’effettivo assolvimento degli obblighi di comunicazione. Al commissario non è riconosciuto alcun compenso, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.

Il TAR condanna infine l’amministrazione alle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, e al rimborso delle spese vive accessorie sostenute dopo l’emissione del decreto per la proposizione dell’ottemperanza, in linea con Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021 e Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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