Riliquidazione pensione ex art 54 dPR 1092/1973 e cessazione materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 257 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la sopravvenuta riliquidazione del trattamento in adesione al petitum, concordemente ammessa dalle parti e ritenuta pienamente satisfattiva, determina cessazione della materia del contendere e conseguente estinzione del processo. Ove invece la riliquidazione sia già intervenuta prima del deposito del ricorso, difetta l’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ., applicabile al processo contabile per il richiamo dell’art. 7, comma 2, cod. giust. cont., e il ricorso è inammissibile. L’assenza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado. La compensazione integrale delle spese si giustifica quando la pubblica amministrazione si adegui in un lasso di tempo ragionevolmente necessario.

Il Fatto

Otto ex appartenenti alle forze di polizia e all’Esercito, collocati in quiescenza con sistema misto e titolari di anzianità contributiva inferiore a diciotto anni al 31.12.1995, hanno chiesto il ricalcolo delle rispettive pensioni con applicazione alle quote retributive dell’aliquota di rendimento del 2,44% prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. A fondamento della domanda hanno invocato la legge di bilancio 2022 per il personale delle polizie a ordinamento civile e le pronunce delle Sezioni Riunite n. 1/2021 e n. 12/2021 per il personale militare. Esperite le domande amministrative senza adeguamento, hanno adito la Corte dei conti.

Costituitasi, l’INPS ha rappresentato di aver provveduto in autotutela per i ricorrenti appartenenti alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria e, per l’ex militare, in conformità alla pronuncia delle Sezioni Riunite; ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, eccependo in subordine la prescrizione quinquennale dei ratei.

La Motivazione della Corte

Il giudice affronta in via preliminare, perché rilevabile d’ufficio, la sussistenza dell’interesse ad agire con riguardo al ricorrente ex militare. Richiamato l’art. 100 cod. proc. civ., applicabile per il tramite dell’art. 7, comma 2, cod. giust. cont., il Collegio ribadisce che tale requisito non si esaurisce nell’interesse astratto a una più corretta soluzione della questione giuridica, ma richiede un riflesso pratico giuridicamente apprezzabile. L’interesse deve essere concreto e attuale e la sua assenza è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, al fine di evitare un’inutile attività processuale.

Nel caso concreto, l’Istituto ha dimostrato di aver riliquidato la pensione dell’ex militare prima del deposito della domanda giudiziale, con applicazione dell’aliquota del 2,44% ai sensi della circolare INPS n. 199/2021, liquidando anche gli interessi legali e corrispondendo gli arretrati nella rata di maggio 2023. Il ricorrente aveva dunque già ottenuto quanto richiesto. Ne segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto del presupposto processuale.

Quanto agli altri ricorrenti, la Corte rileva che la pubblica amministrazione ha riliquidato in corso di causa le pensioni in adesione alla domanda introduttiva, con soddisfazione ritenuta pienamente satisfattiva. La cessazione della materia del contendere è configurata come fattispecie estintiva del processo conseguente alla sopravvenuta soddisfazione del diritto, pronunziabile anche d’ufficio quando il fatto nuovo, successivo alla proposizione della domanda, elimini integralmente la lite e sia ritualmente acquisito al processo o concordemente ammesso. Richiamati i precedenti di legittimità sul punto, il Collegio dichiara l’estinzione del giudizio per i sette ricorrenti.

Sulle spese, poiché per un ricorrente il giudizio si è definito su questione preliminare e per gli altri l’adeguamento è intervenuto in un tempo ragionevolmente necessario, si dispone la compensazione integrale ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. giust. cont.; nulla per le spese di giustizia in virtù del principio di gratuità del giudizio pensionistico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 100 c.p.c.

Tutte le 782 sentenze sull'art. 100 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *