Incompatibilità del collaudatore e natura vincolata dell’accertamento in gara (TAR Trentino-Alto Adige n. 43 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le cause di incompatibilità del collaudatore previste dall’art. 102, comma 7, d.lgs. n. 50/2016, richiamate dalla lex specialis, sono tipizzate dal legislatore e operano in modo vincolato al mero riscontro dei presupposti soggettivi. Esse si distinguono dal conflitto di interessi di cui agli artt. 42, comma 2, e 80, comma 5, lett. d), del medesimo decreto, che ha formula aperta e richiede una valutazione discrezionale sulla sua non diversamente risolvibilità. L’incarico di consulente tecnico di parte svolto nel triennio antecedente per l’affidataria dei lavori oggetto di collaudo integra l’ipotesi di lavoro autonomo di cui alla lett. c) e non tollera giudizi di esiguità né forme di sanatoria successiva. La rinuncia intervenuta dopo la segnalazione esterna non sana la situazione ostativa e l’omessa dichiarazione in gara rileva sul piano dell’integrità e affidabilità dell’operatore.

Il Fatto

La Provincia Autonoma di Bolzano aggiudicava la procedura aperta per i servizi di collaudo tecnico amministrativo, statico, funzionale e antincendio della circonvallazione di un abitato al raggruppamento risultato primo in graduatoria. I ricorrenti, collocatisi secondi, impugnavano l’aggiudicazione dolendosi della mancata esclusione dell’aggiudicatario per l’incompatibilità di un professionista del raggruppamento, indicato come esecutore di tutti i servizi, il quale nel triennio precedente aveva assunto l’incarico di consulente tecnico di parte dell’impresa affidataria dei lavori in un giudizio civile.

La stazione appaltante, investita della questione anche attraverso un parere di precontenzioso dell’ANAC, aveva escluso l’incompatibilità valorizzando l’esiguità dell’incarico, il suo carattere non sostanziale e la rinuncia intervenuta nel frattempo. I ricorrenti impugnavano anche la delibera ANAC e, con motivi aggiunti, chiedevano l’inefficacia del contratto medio tempore stipulato e il subentro.

La Motivazione della Corte

Il collegio respinge le eccezioni preliminari. Il parere ANAC, pur non vincolante, è impugnabile perché ha integrato la motivazione del provvedimento finale, richiamato nella proposta di aggiudicazione. La precedente sentenza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso incidentale non produce cosa giudicata sostanziale: le considerazioni sul conflitto di interessi sono obiter dictum reso ad abundantiam.

Sul merito, il tribunale ricostruisce la ratio della disciplina: le incompatibilità del collaudatore presidiano correttezza, terzietà e imparzialità. L’art. 102, comma 7, elenca tassativamente i soggetti esclusi e non ammette margini discrezionali. La formula aperta dell’art. 42, comma 2 e il requisito della non risolvibilità valgono solo per il conflitto di interessi atipico. Non è quindi conferente il richiamo alla rinuncia quale rimedio.

Nel caso concreto, la nomina a consulente tecnico di parte, con partecipazione a tre sopralluoghi nelle operazioni peritali, integra la prestazione d’opera professionale ex art. 2230 cod. civ. e dunque il lavoro autonomo della lett. c). Irrilevante è la circostanza che il conferimento provenisse dal difensore, poiché il patrocinatore agisce nell’interesse della parte. La Provincia è incorsa in difetto di istruttoria e travisamento, ritenendo esiguo un apporto reiterato e non motivando il giudizio di irrilevanza; l’assenza di annotazioni nel casellario ANAC non attiene all’omessa dichiarazione.

Accolto anche il secondo motivo, il collegio dichiara l’inefficacia del contratto e dispone il subentro dei ricorrenti, secondi classificati, per l’intera durata programmata del collaudo. Lo stato di esecuzione è limitato e una perizia di variante ha dilatato i tempi dei lavori. Il vizio non impone la rinnovazione della gara.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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