Accreditamento sociosanitario: l’inerzia del privato interrompe il nesso causale (TAR Calabria n. 470 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il risarcimento del danno da illegittima attività amministrativa presuppone l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento, il danno conseguenza, il nesso causale e la colpa dell’amministrazione. Non basta l’invalidità dell’atto: occorre la prova che dalla condotta colpevole sia derivato, secondo regolarità causale, il pregiudizio al bene della vita. Il risarcimento non spetta quando la declaratoria di invalidità consente la riedizione del potere con esiti liberi. La mancata attivazione dei rimedi procedimentali e processuali non preclude di per sé la pretesa, ma concorre alla definizione della responsabilità ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a. In ambito connotato da discrezionalità, l’inerzia del privato che non impugni il silenzio recide il nesso causale giuridico.

Il Fatto

Una società cooperativa, proprietaria e gestrice di un centro socio riabilitativo per disabili, agisce per il risarcimento dei danni derivanti dal mancato accreditamento della struttura. Espone di avere presentato nel settembre 2015 istanza di accreditamento ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 381 del 22.08.2012, per operare in regime di convenzione con la Regione. L’istanza non ha ottenuto alcun riscontro.

La ricorrente lamenta che l’unica struttura accreditata nel settore sia altra fondazione, con prestazioni differenti, e che il regolamento sia stato poi abrogato dalla delibera n. 503 del 25.10.2019, con definitiva decadenza della possibilità di ammissione alla retta. Quantifica il danno in complessivi euro 486.991,00 tra danno emergente e lucro cessante. Si costituisce la Regione, eccependo l’inammissibilità e chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama i presupposti dell’art. 2043 c.c. per la responsabilità da attività amministrativa, individuati dalla giurisprudenza in quattro elementi: illegittimità del provvedimento, danno conseguenza, nesso causale e colpa. Richiama il principio secondo cui il risarcimento non è conseguenza diretta e costante dell’annullamento giurisdizionale, e quello per cui l’ingiustizia del danno va valutata con riferimento alla lesione del bene della vita.

Il Tribunale sottolinea che non basta il solo annullamento dell’atto lesivo: occorre la prova che dalla condotta colpevole sia derivato un pregiudizio riferibile al bene della vita spettante all’attore. Il risarcimento non spetta quando la declaratoria di invalidità consente la riedizione del potere con esiti liberi.

Quanto alla condotta del privato, la sentenza richiama il principio per cui la mancata attivazione dei rimedi procedimentali e processuali non è idonea in sé a precludere la pretesa risarcitoria, ma costituisce elemento di valutazione che concorre, con altri, alla definizione della responsabilità, ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a.

Applicando tali principi, il Collegio rileva che la ricorrente, dopo l’istanza del settembre 2015, non ha attivato alcuno strumento di tutela avverso l’inerzia regionale, non risultando proposta l’azione avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a. Inoltre, al momento della domanda era già vigente la delibera n. 210/2015, non impugnata, che aveva sospeso il rilascio degli accreditamenti fino all’entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

Da tali elementi emerge che il contegno della ricorrente ha reciso il rapporto di causalità giuridica tra l’inerzia imputata alla Regione e il pregiudizio lamentato, in un ambito connotato dalla discrezionalità dell’amministrazione. Proprio la discrezionalità impedisce di ritenere che l’eventuale definizione del procedimento avrebbe consentito con certezza di conseguire il bene della vita. Né rileva la sopravvenuta impossibilità di ottenere l’accreditamento, poiché le sopravvenienze di disciplina si sono sovrapposte al contegno silente. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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