Aggravamento del rischio non comunicato e riduzione proporzionale dell’indennizzo CPI (Arbitro Assicurativo n. 742 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di garanzia Credit Protection Insurance collegata a un finanziamento, l’evento assicurato non coincide con la mera insorgenza della malattia, ma con il raggiungimento dell’invalidità permanente di grado pari o superiore a quello contemplato dal contratto. La sopravvenienza e l’evoluzione della patologia possono integrare un aggravamento del rischio ai sensi dell’art. 1898 cod. civ., distinto dal successivo verificarsi del sinistro, quando per natura, gravità ed evoluzione determinino un incremento apprezzabile e non meramente transitorio della probabilità dell’evento garantito. Ove l’aggravamento non sia stato comunicato e l’assicuratore non provi che, conoscendolo, non avrebbe assunto il rischio, il diniego integrale della prestazione non è conforme alla legge: l’indennizzo è dovuto nella misura ridotta secondo il criterio proporzionale tra premio pattuito e premio che sarebbe stato applicato. La riduzione non può essere determinata in via equitativa, ma richiede l’accertamento di quel rapporto.

Il Fatto

Il ricorrente aveva aderito nel 2011 a una polizza collettiva stipulata a garanzia di un finanziamento di euro 100.000,00, comprensiva della garanzia CPI per il rischio di invalidità permanente da infortunio o malattia pari o superiore al 60%. Dopo un intervento di rimozione di un nevo cutaneo nel 2018, i controlli evidenziavano nel 2021 una metastasi linfonodale da melanoma, con ulteriore progressione polmonare nel 2023. Denunciato il sinistro il 6 marzo 2024 e accertata dall’INPS l’invalidità totale, l’impresa negava la copertura con comunicazione del 15 ottobre 2025, assumendo la mancata comunicazione dell’aggravamento del rischio.

Il ricorrente chiedeva all’Arbitro di accertare il proprio diritto all’indennizzo, sostenendo che l’insorgenza della malattia costituisce l’evento assicurato e non un aggravamento ex art. 1898 cod. civ. L’impresa eccepiva in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per difetto di preventivo reclamo, qualificando la comunicazione del 9 ottobre 2025 come semplice diffida ad adempiere.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione pregiudiziale, richiamando l’art. 1, comma 1, lett. i), del Decreto ministeriale n. 215/2024, che definisce il reclamo come dichiarazione scritta di insoddisfazione della clientela avente ad oggetto una prestazione o un servizio assicurativo. La disposizione non va interpretata in senso eccessivamente formalistico: irrilevante è il nomen iuris dell’atto, purché il cliente abbia portato a conoscenza dell’impresa le proprie doglianze, mettendola in condizione di riscontrarle. Nel caso concreto la comunicazione del 9 ottobre 2025, pur formulata come diffida, conteneva la contestazione del mancato riconoscimento della garanzia e il preannuncio del ricorso all’autorità giudiziaria e della segnalazione all’IVASS: integrava dunque il preventivo reclamo, con conseguente reiezione dell’eccezione.

Passando al merito, il Collegio ritiene la domanda sufficientemente determinata, essendo il petitum e la causa petendi ricavabili dall’esame complessivo degli atti. Rileva inoltre che, pur essendo il capitale assicurato del dodicesimo anno pari a euro 67.645,28, la domanda ha ad oggetto l’accertamento del diritto all’indennizzo e non il pagamento di una somma, con conseguente competenza dell’Arbitro anche rispetto al limite di euro 25.000,00 previsto dall’art. 3, comma 4, lett. b), del Decreto.

Nel merito, il Collegio distingue l’aggravamento del rischio dal sinistro. L’evento garantito non è l’insorgenza della malattia, ma il raggiungimento dell’invalidità permanente pari o superiore al 60%. L’accertamento della metastasi nel 2021 e la progressione polmonare del 2023 costituiscono circostanze sopravvenute, stabili e idonee ad aumentare in misura apprezzabile la probabilità dell’evento, integrando l’aggravamento ex art. 1898 cod. civ. e dell’art. 10 delle condizioni di polizza. Tale aggravamento non risulta comunicato prima della denuncia del 6 marzo 2024, sicché l’assicuratore non aveva ancora maturato il termine per recedere.

Ricade quindi l’ultimo comma dell’art. 1898 cod. civ., che contempla due conseguenze. La perdita integrale dell’indennizzo presuppone la prova che l’assicuratore, conoscendo il maggior rischio, non avrebbe prestato la copertura: prova che l’impresa non ha fornito, non avendo allegato criteri assuntivi o regole tariffarie. Trova invece applicazione la riduzione proporzionale dell’indennizzo. Poiché la documentazione non consente di individuare il premio che sarebbe stato richiesto, la riduzione non è determinabile equitativamente: il ricorso è accolto nei limiti dell’accertamento del diritto, che l’impresa dovrà quantificare secondo il criterio proporzionale. Il Collegio dispone altresì il versamento di euro 200,00 a IVASS e di euro 20,00 alla parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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