Polizza malattia: disdetta annuale dell’impresa legittima anche prima del limite di età (Arbitro Assicurativo n. 572 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In una polizza malattia con durata annuale e tacito rinnovo, la clausola che attribuisce a entrambe le parti la facoltà di disdetta con preavviso di trenta giorni prima di ogni scadenza e quella che prevede il recesso dopo il compimento del settantacinquesimo anno di età dell’assicurato hanno funzione distinta e non sono tra loro incompatibili. La disdetta annuale non è subordinata ad alcun limite anagrafico e può essere esercitata dall’impresa fin dal primo anno. L’eventuale superfluità della clausola sul limite di età non genera un’ambiguità idonea a fondare un’aspettativa di mantenimento della copertura fino a quel limite. La lettura contraria trasformerebbe il contratto annuale in un rapporto poliennale non disdettabile da nessuna delle parti, in contrasto con l’art. 1899 cod. civ.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato una polizza Malattia – Garanzie di base. L’impresa convenuta gli comunicava la disdetta del contratto. L’assicurato contestava tale atto davanti all’Arbitro Assicurativo, sostenendo che l’impresa non potesse sciogliersi dal rapporto prima del compimento del settantacinquesimo anno di età.
A fondamento della domanda richiamava le condizioni generali di assicurazione, in particolare la clausola sul limite di età, che riteneva prevalente rispetto alla previsione generale di proroga annuale salvo disdetta. L’impresa eccepiva che il contratto aveva durata annuale con tacito rinnovo e che la clausola sulla proroga attribuiva a entrambe le parti la facoltà di impedire il rinnovo con preavviso di trenta giorni, senza alcun limite anagrafico. Il ricorrente insisteva sull’ambiguità del testo e invocava l’art. 1370 cod. civ. e la disciplina del Codice del Consumo, oltre all’uso abusivo della clausola di recesso annuale.
La motivazione del Collegio
Il Collegio individua la questione nel significato da attribuire a due clausole della polizza: quella sulla disdetta e quella sul recesso collegato al superamento del limite di età. Riportato il tenore letterale delle due previsioni, osserva che la prima consente a entrambe le parti di impedire il rinnovo automatico a ogni scadenza annuale, con preavviso di trenta giorni; la seconda, a partire dal settantacinquesimo anno, sostituisce alla disdetta il recesso, sempre con il medesimo preavviso.
Su questa base il Collegio esclude il conflitto ipotizzato dal ricorrente. La clausola sulla proroga disciplina la facoltà di impedire il rinnovo automatico a ogni scadenza; quella sul limite di età prevede una distinta facoltà di recesso collegata al superamento dell’età massima assicurabile. Il Collegio riconosce che, pur mutando il nomen iuris, il meccanismo di scioglimento è nella sostanza identico prima e dopo il settantacinquesimo anno.
Da qui la conclusione sull’ambiguità: la previsione sul limite di età è di fatto superflua, perché la disdetta annuale già consente a ciascuna parte di sciogliersi dal vincolo. Tale superfluità non basta però a ingenerare nell’assicurato l’aspettativa che la sola impresa non potesse recedere prima del limite anagrafico. La clausola sulla proroga, secondo il Collegio, attribuisce chiaramente a entrambe le parti la facoltà di disdettare fin dal primo anno, senza limiti di età; la condotta dell’impresa non è quindi qualificabile come abusiva.
Il Collegio aggiunge un argomento sistematico: accogliendo la tesi del ricorrente, il contratto annuale si convertirebbe in un rapporto poliennale non disdettabile fino al settantacinquesimo anno da nessuna delle parti, con violazione dell’art. 1899 cod. civ., che ammette coperture poliennali solo a fronte di una riduzione del premio. Il ricorso è pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1370 c.c. – Interpretazione contro l'autore della clausola
- Art. 1899 c.c. – Durata dell'assicurazione