Appello del Comune vittorioso inammissibile per difetto di interesse (C.G.A.R.S. n. 624 del 21.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte risultata vittoriosa nel dispositivo non ha interesse a proporre appello avverso la sentenza che ha respinto la domanda della controparte, quando l’atto amministrativo impugnato è rimasto efficace nei confronti del ricorrente originario. L’interesse all’impugnazione, condizione dell’azione in grado di appello, richiede che dalla riforma derivi alla parte appellante un’utilità giuridicamente apprezzabile, consistente nella rimozione di un effetto pregiudizievole prodotto da un capo della pronuncia gravata. Esso non può risolversi nella mera aspirazione a una motivazione più ampia o più coerente con la propria prospettazione difensiva. L’appello proposto dalla parte non soccombente è pertanto inammissibile per difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., in relazione al principio generale di cui all’art. 100 c.p.c., richiamato dall’art. 39 c.p.a.. L’appello incidentale autonomo, sorretto da propria causa impugnatoria e proposto dalla parte soccombente in primo grado, conserva invece rilevanza processuale anche dopo la declaratoria di inammissibilità dell’appello principale.
Il Fatto
Una società impugnava davanti al TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, l’ordinanza con cui il Comune aveva disposto la sospensione della lottizzazione abusiva di un compendio destinato ad attività ludico-sportiva, con divieto di disporre dei suoli e delle opere. La società deduceva l’insussistenza dei presupposti dell’abuso, assumendo che la destinazione dell’area si fosse consolidata in forza di un permesso di costruire in sanatoria e di una SCIA risalenti al 2012, e che le opere contestate fossero prive di autonoma rilevanza urbanistico-edilizia.
Il TAR respingeva il ricorso, ravvisando una trasformazione urbanistica non autorizzata ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001, e compensava le spese. Il Comune proponeva appello, chiedendo che fosse dichiarata la legittimità dell’ordinanza nella sua interezza, anche verso i proprietari e con riferimento ai titoli edilizi pregressi e ai terreni circostanti. La società proponeva appello incidentale, riproponendo le censure di primo grado e, in via subordinata, chiedendo l’estensione dell’imputazione dell’abuso ai proprietari.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. delimita anzitutto l’oggetto del giudizio, distinguendolo dalle questioni relative alla posizione dei proprietari, trattate in distinta sede processuale. Passa poi all’esame dell’appello principale, che il Comune aveva rivolto anche contro profili estranei al capo decisorio, e lo dichiara inammissibile per difetto di interesse. Il dato dirimente è il contenuto dispositivo della sentenza appellata: il TAR aveva respinto il ricorso della società, sicché l’atto repressivo era rimasto efficace e il Comune non aveva subito alcuna soccombenza, né formale né sostanziale.
La Corte enuncia il principio per cui la parte vittoriosa nel dispositivo non può appellare al solo fine di emendare, integrare o sostituire la motivazione, salvo che da essa derivi una statuizione autonoma e lesiva o un effetto conformativo meno satisfattivo. Diversamente, il giudizio di impugnazione verrebbe trasformato da mezzo di rimozione della soccombenza in strumento di correzione astratta della motivazione. Né il dedotto contrasto con la distinta pronuncia resa sulla medesima vicenda, né la mancata riunione dei giudizi, valgono a radicare l’interesse.
Quanto alla statuizione sulle spese di primo grado, la Corte riconosce che, nei soli limiti della disposta compensazione, potrebbe astrattamente ravvisarsi un interesse del Comune. La censura è però inammissibile per difetto di specificità: l’atto di appello non contiene un autonomo motivo contro il capo sulle spese, e la richiesta di riforma è formulata solo nelle conclusioni, senza la critica puntuale richiesta dall’art. 101, comma 1, c.p.a..
Dichiarata l’inammissibilità dell’appello principale, la Corte esamina l’appello incidentale della società, qualificandolo come autonomo e non adesivo o condizionato, quindi non travolto dalla declaratoria. Respinta l’eccezione di tardività, poiché il termine, scaduto di domenica e prorogato per il giorno festivo successivo, era stato rispettato ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a., il giudice affronta il merito e lo ritiene infondato: la società non dimostra che le opere fossero integralmente ricomprese nei titoli del 2012, né che difettassero di autonoma incidenza sull’assetto urbanistico. La precarietà urbanistico-edilizia non si desume dalla mera rimovibilità del manufatto, ma dalla funzione concretamente assolta e dalla destinazione a esigenze stabili. Respinta, infine, la domanda subordinata di estensione dell’imputazione ai proprietari, estranea alla funzione dell’impugnazione, le spese del grado sono compensate per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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