Cessione del quinto ed estinzione anticipata: rimborso pro quota dei costi up-front (ABF Collegio di Bari n. 1271 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio stipulato prima del 25 luglio 2021, l’art. 125-sexies TUB, nel testo vigente al momento della stipula e interpretato alla luce della sentenza CGUE 11 settembre 2019, causa C-383/18 (Lexitor), attribuisce al consumatore il diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front. In mancanza di una diversa previsione pattizia basata su un principio di proporzionalità, i costi up-front si riducono secondo il criterio della curva degli interessi desumibile dal piano di ammortamento, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi si applica il criterio proporzionale ratione temporis. La commissione di estinzione anticipata pattuita entro le soglie di legge è dovuta, salvo che il ricorrente alleghi e dimostri il difetto di oggettiva giustificazione dell’indennizzo.

Il Fatto

La ricorrente aveva stipulato in data 1° aprile 2021 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente con conteggio estintivo al 31 luglio 2025. Insoddisfatta dell’esito dell’interlocuzione con l’intermediario, si è rivolta all’ABF chiedendo il rimborso della quota non maturata delle commissioni a favore dell’intermediario, delle commissioni di distribuzione e delle commissioni di estinzione anticipata, calcolate secondo il criterio proporzionale lineare, oltre a spese di assistenza difensiva, spese di procedura e interessi legali.

L’intermediario ha resistito sostenendo la chiarezza delle condizioni contrattuali, la congruità di quanto già restituito e la non rimborsabilità delle commissioni di distribuzione, qualificate come costi di servizi accessori. Ha inoltre invocato l’art. 27 d.l. n. 104/2023, che per le estinzioni anticipate dei contratti conclusi prima del 25 luglio 2021 richiama il codice civile in materia di indebito oggettivo e arricchimento senza causa, escludendo la ripetibilità dei costi up-front.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha richiamato il proprio costante orientamento secondo cui, in assenza di una chiara ripartizione tra oneri up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna voce va considerato ai fini del rimborso; i costi recurring si riducono ratione temporis, dividendo l’importo complessivo per il numero delle rate e moltiplicandolo per le rate residue.

Per i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, dopo la sentenza della Corte cost. n. 263/2022 — che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 11-octies, comma 2, d.l. n. 73/2021 — il Collegio ha ritenuto applicabile l’art. 125-sexies TUB nel testo vigente al momento della stipula, come interpretato dalla sentenza Lexitor. Le sentenze interpretative della CGUE hanno natura dichiarativa e valore vincolante e retroattivo anche per gli arbitri chiamati ad applicare norme di diritto.

Il Collegio ha dato continuità alla decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019: i costi up-front si riducono secondo il medesimo metodo progressivo utilizzato per gli interessi corrispettivi, ossia la curva degli interessi desumibile dal piano di ammortamento. Tale lettura è stata confermata dall’art. 27 d.l. n. 104/2023.

Nel merito, il Collegio ha qualificato come up-front le commissioni di distribuzione, relative ad attività prodromiche alla stipula, e come recurring le commissioni a favore dell’intermediario, contrattualmente dichiarate ripetibili in caso di estinzione anticipata e già integralmente rimborsate. Ha quindi riconosciuto il diritto alla restituzione pro quota.

Quanto alla commissione di estinzione anticipata, la ricorrente non ha contestato la mancanza di oggettiva giustificazione né l’erronea quantificazione, ma solo l’indebita previsione in contratto. Poiché l’importo dovuto a saldo eccede la soglia di Euro 10.000,00 dell’art. 125-sexies, comma 3, TUB, il Collegio ha ritenuto legittimo l’indennizzo. Ha invece respinto la domanda di spese di assistenza difensiva per la natura seriale della controversia, richiamando la decisione n. 4580/2025 del Collegio di coordinamento.

Il Collegio ha quindi accolto parzialmente il ricorso, disponendo il pagamento di Euro 544,00 oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo, il contributo di Euro 200,00 alla Banca d’Italia e il rimborso di Euro 20,00 alla ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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