Estinzione anticipata per cessazione del lavoro e TFR: rimborso proporzionale degli oneri (ABF Collegio di Milano n. 196 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato non presuppone un atto volontario di estinzione: sussiste anche quando il finanziamento si chiuda per cessazione del rapporto di lavoro e per effetto del versamento del TFR. Ai contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021 si applica il novellato art. 125-sexies TUB, che impone la restituzione in misura proporzionale alla vita residua del contratto degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. La commissione di estinzione anticipata pattuita entro le soglie di legge resta invece dovuta, salvo che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo sia privo di oggettiva giustificazione. Il rinvio pregiudiziale alla CGUE non obbliga a sospendere il procedimento dinanzi all’ABF.
Il Fatto
Il ricorrente ha concluso con un intermediario un contratto di cessione del quinto dello stipendio per un capitale lordo di € 28.800,00, da rimborsare in 120 rate mensili. Dopo il pagamento di sedici rate il finanziamento si è chiuso anticipatamente. L’ammortamento era stato interrotto dalla cessazione del rapporto di lavoro del cliente e l’intermediario aveva incassato il TFR per estinguere il debito residuo.
Nel conteggio estintivo l’intermediario ha restituito solo gli interessi non maturati al TAN contrattuale, escludendo ogni rimborso di spese e commissioni sul presupposto che l’estinzione non fosse volontaria. Il reclamo è stato respinto e il ricorrente ha adito l’ABF chiedendo il rimborso degli oneri non maturati, la restituzione di quote eccedenti, la commissione di estinzione anticipata, le spese di assistenza e il contributo della procedura.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di sospensione del procedimento. Il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE obbliga alla sospensione solo il giudice che lo ha promosso, non ogni altro organo giurisdizionale o extragiudiziale dinanzi al quale penda una fattispecie analoga. Le Disposizioni ABF, d’altro canto, prevedono la sospensione in ipotesi specifiche, tra le quali non rientra quella dedotta dall’intermediario.
Nel merito, il contratto risulta sottoscritto il 09/06/2023, dunque dopo il 25/07/2021: trova applicazione la nuova formulazione dell’art. 125-sexies TUB, come modificato dall’art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, convertito nella legge n. 106/2021. La norma riconosce al consumatore il diritto alla riduzione proporzionale degli interessi e di tutti i costi del credito, esclusa l’imposta, indicando il criterio lineare o quello del costo ammortizzato.
Il Collegio rileva che nel conteggio estintivo non compare alcun rimborso proporzionale degli oneri e delle spese sostenuti al perfezionamento del rapporto. L’intermediario lo ammette, ma giustifica l’esclusione con la natura involontaria dell’estinzione. Sul punto la risposta è netta: è orientamento costante dei Collegi ABF che il cliente abbia diritto all’equa riduzione del costo del finanziamento anche quando l’estinzione avvenga tramite il versamento del TFR. Il richiamo è alla decisione del Collegio di Milano n. 11932/2024. Ne deriva il diritto al rimborso di € 1.792,00, importo inferiore a quello richiesto, perché il ricorrente ha applicato il criterio pro rata temporis anche a voci non retrocedibili.
Non merita accoglimento la domanda di restituzione delle quote asseritamente versate dopo l’estinzione, priva di supporto probatorio. Quanto alla commissione di estinzione anticipata di € 203,08, il Collegio richiama il principio del Collegio di Coordinamento n. 5909/2020: la commissione pattuita entro le soglie di legge è dovuta, salvo che il ricorrente alleghi e dimostri l’assenza di oggettiva giustificazione dell’indennizzo. L’assunto generico di illegittimità non basta.
Resta infine la domanda sulle spese di assistenza professionale, disattesa per difetto dei requisiti individuati dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 4580/2025. Il ricorso è accolto parzialmente nei limiti indicati, con interessi legali dal reclamo al saldo e con la condanna dell’intermediario al contributo a favore della Banca d’Italia e al rimborso del contributo versato dal ricorrente.
Nota della Redazione
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