Disponibilità aree per la PAS estesa alle opere di connessione (Cons. Stato n. 7126 del 25.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disponibilità delle aree richiesta dall’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 28/2011 ai fini della procedura abilitativa semplificata non coincide con la proprietà né presuppone la titolarità di un diritto reale o l’attuale possesso materiale del bene. È sufficiente che il titolo negoziale attribuisca al proponente, nell’immediato, le facoltà materiali e giuridiche funzionali all’iter autorizzatorio e gli consenta di conseguire, in seguito, la piena disponibilità dell’area. Il contratto preliminare di compravendita, assistito dal rimedio dell’art. 2932 cod. civ., integra pertanto titolo idoneo, anche in presenza di condizioni sospensive riferite alla stipula del definitivo. La disponibilità deve però estendersi anche alle aree occorrenti per le opere di connessione: la sua carenza costituisce requisito oggettivo e vincolante, rilevabile dall’amministrazione anche in giudizio quando il provvedimento impugnato già includa le connessioni nel proprio oggetto.
Il Fatto
Una società presenta al Comune un’istanza di PAS per un impianto fotovoltaico di potenza rilevante. A comprova della disponibilità delle aree produce un contratto preliminare di compravendita e la dichiarazione di nomina ex art. 1401 cod. civ., con la quale altra società subentra nella posizione di promissaria acquirente.
Il Comune avvia il procedimento, richiede integrazioni e convoca la conferenza di servizi. Poi adotta un preavviso di diniego, fondato sull’inidoneità del preliminare a dimostrare la disponibilità delle aree per difetto di trasferimento del possesso, e conferma la determinazione negativa. Il TAR Lombardia accoglie il ricorso e annulla gli atti, ritenendo il preliminare titolo sufficiente. Il Comune appella.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione delle appellate sulla formazione dell’atto di appello, redatto mediante scansione di un documento analogico e successiva firma CAdES. La difformità rispetto alle specifiche del processo amministrativo telematico non determina nullità né inesistenza dell’atto, perché restano assicurate la riferibilità soggettiva, la certezza della provenienza, la conoscibilità del contenuto e il pieno esercizio del diritto di difesa. Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. V, n. 4193 del 2018, che qualifica la firma CAdES in luogo della PAdES come difformità formale e non sostanziale.
Il meccanismo ordinario di regolarizzazione è quello dell’art. 44, comma 2, c.p.a., ma non esclude il potere di dispensa previsto dall’art. 136, comma 2, c.p.a. Il Collegio lo esercita con provvedimento motivato: l’inosservanza è solo tecnica, il contraddittorio è stato effettivo, il giudizio è in fase avanzata e un differimento pregiudicherebbe l’operazione, il cui termine per la definizione è fissato al 4 dicembre 2026. Attribuire alle specifiche tecniche una funzione autonomamente invalidante contrasterebbe con il principio di strumentalità delle forme processuali.
Nel merito, il primo motivo del Comune è respinto. La nozione di disponibilità non si identifica con la proprietà: la norma contempla espressamente “chi abbia la disponibilità” sugli immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse. Richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 9891 del 2025, il Collegio conferma che il preliminare è in astratto idoneo, specie per l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre. Le clausole di conservazione e non interferenza a carico del promittente e le condizioni sospensive non escludono l’attribuzione al promissario delle facoltà necessarie all’iter autorizzatorio. La sentenza n. 130 del 2023 non afferma il contrario.
Il secondo motivo è invece fondato. La disponibilità deve riguardare anche le opere di connessione: senza di esse l’impianto non può essere realizzato né posto in esercizio. Dagli atti emerge un percorso di circa 2 km verso la cabina, di cui i primi 400 metri su aree di terzi, senza alcuna dimostrazione di titolo, servitù o strumenti equivalenti. Il TAR aveva qualificato la censura come integrazione postuma della motivazione, ma il provvedimento già individuava il progetto come comprensivo delle relative connessioni. Trattandosi di requisito vincolato, l’amministrazione può precisarne in giudizio gli elementi (Cons. Stato, sez. V, n. 2151 del 2025 e n. 6268 del 2025). L’appello è accolto nei sensi di cui in motivazione, con riforma della sentenza e rigetto del ricorso di primo grado, salva la possibilità di riavviare il procedimento. Spese del doppio grado compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1401 c.c. – Riserva di nomina del contraente
- Art. 2932 c.c. – Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto