Sgombero di bene confiscato e diritto all’abitazione dei familiari (Cons. Stato n. 7691 del 02.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di sgombero adottata ai sensi dell’art. 47, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 costituisce provvedimento vincolato, strettamente consequenziale all’avvenuta confisca di prevenzione, per effetto della quale l’immobile è definitivamente acquisito al patrimonio dello Stato. Nessuno specifico diritto può vantare colui che occupi abusivamente un immobile acquisito al patrimonio pubblico a seguito di confisca, neppure invocando le esigenze abitative dei familiari minori. Il diritto all’abitazione va assicurato a tutti coloro che si trovino in stato di indigenza mediante strumenti normativi e amministrativi di carattere generale, non attraverso la paralisi dello sgombero. Sarebbe irragionevole una normativa che consentisse di impedire il rilascio sulla base delle più varie esigenze abitative della cerchia familiare del soggetto attinto dalla misura di prevenzione, perché incentiverebbe comportamenti opportunistici a detrimento degli interessi pubblici tutelati dalla disciplina antimafia.
Il Fatto
L’appellante aveva impugnato davanti al TAR Lazio un’ordinanza di sgombero emessa dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell’art. 47, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, relativa a un immobile acquisito allo Stato per effetto di una misura di prevenzione patrimoniale divenuta definitiva nei confronti del padre della ricorrente.
La ricorrente, che occupava l’immobile, lamentava la carenza motivazionale del provvedimento e sosteneva che il rilascio avrebbe privato le proprie figlie minori del diritto a un’abitazione. Il TAR respingeva il ricorso richiamando la natura vincolata del provvedimento. Proponeva appello, deducendo la violazione della Convenzione di New York sui diritti dei fanciulli e della Costituzione, chiedendo in via subordinata la rimessione alla Corte costituzionale, e censurando la brevità del termine concesso per il rilascio.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato conferma la sentenza di primo grado e rigetta l’appello. Il Collegio muove dall’art. 47, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, che all’ultimo periodo richiama l’art. 823, comma 2, c.c., assicurando alla pubblica amministrazione la possibilità di agire in autotutela a difesa della proprietà e del possesso dei beni. L’ordinanza di sgombero è pacificamente considerata un provvedimento vincolato, consequenziale alla confisca, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 5264 del 2024, n. 5075 del 2024 e n. 4383 del 2022.
Il termine di centoventi giorni per il rilascio, decorrente dalla notifica, è giudicato congruo e sufficiente alla ricerca di una nuova soluzione abitativa. Il Collegio opera un raffronto con l’esecuzione civilistica: ai sensi dell’art. 560, comma 8, c.p.c., il giudice dell’esecuzione ordina la liberazione dell’immobile occupato dal debitore e dal suo nucleo familiare contestualmente al decreto di trasferimento, e il comma 10 non prevede specifici termini a garanzia del debitore.
Quanto alle censure di incostituzionalità, il Collegio le ritiene in parte prive di rilevanza, perché attinenti a norme sul procedimento di confisca, al più azionabili davanti al giudice ordinario, e in parte manifestamente infondate. Riconosce che tra i compiti della Repubblica vi è quello di garantire il diritto all’abitazione, specie in favore dei minori, ma precisa che tale diritto va assicurato mediante strumenti generali che permettano l’intervento delle Istituzioni in ogni caso di necessità.
Il passaggio centrale esclude che l’occupante abusivo di un bene confiscato possa vantare uno specifico diritto. Una normativa che consentisse di impedire lo sgombero sulla base delle esigenze abitative dei familiari del soggetto attinto dalla misura sarebbe irragionevole, perché incentiverebbe comportamenti opportunistici a detrimento degli interessi pubblici della prevenzione antimafia. L’appello è quindi rigettato, con condanna dell’appellante alle spese.
Nota della Redazione
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