Estinzione dell’esecuzione e frutti della locazione del custode (Cass. civ. n. 5330/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contratto di locazione stipulato dal custode giudiziario ai sensi dell’art. 560 c.p.c. perde automaticamente efficacia con l’estinzione del processo esecutivo.
I frutti maturati sino all’estinzione, compresi canoni, indennità e penali, restano parte del compendio pignorato e, ai sensi dell’art. 632 c.p.c., spettano all’esecutato tornato in bonis.
Se il custode ha già promosso un giudizio per il loro recupero, l’attribuzione del compendio all’esecutato determina il trasferimento del diritto controverso ex art. 111 c.p.c. e legittima l’esecutato a proseguire l’azione.
Il Fatto
Una quota pari a 1/3 di un immobile adibito ad hotel veniva sottoposta a pignoramento. Il custode giudiziario, previa autorizzazione, stipulava nel febbraio 2009 un contratto di locazione con la società che già occupava l’immobile. Il contratto prevedeva una durata sino al 30 gennaio 2010, un canone di euro 29.600 mensili e una clausola penale per il mancato rilascio.
Dopo la scadenza, la conduttrice continuava a occupare l’immobile e risultava morosa. Il custode promuoveva quindi un giudizio per ottenere il pagamento della penale contrattuale. L’esecutato interveniva nel processo. Nel 2019 la procedura esecutiva si estingueva e cessava l’incarico del custode. L’esecutato sosteneva allora di poter proseguire le pretese relative ai diritti maturati durante l’esecuzione. I giudici di merito escludevano tale legittimazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione distingue anzitutto la posizione del custode da quella delle parti dell’esecuzione. Il custode non rappresenta in via generale il debitore, non è mandatario dei creditori e non opera come loro sostituto processuale. È titolare di un munus publicum finalizzato alla gestione del compendio pignorato. La sua legittimazione sostanziale e processuale deriva direttamente da questo ruolo ed è circoscritta ai compiti connessi alla custodia.
Le azioni promosse dal custode per il recupero di canoni, indennità di occupazione e danni derivanti dal rapporto locativo sono direttamente riferibili al compendio pignorato. L’art. 2912 c.c. estende infatti il pignoramento ai frutti, alle pertinenze e agli accessori. Durante la procedura, il debitore non può quindi esercitare in proprio una concorrente pretesa sui frutti che il custode deve amministrare nell’ambito dell’esecuzione.
L’estinzione della procedura modifica però il quadro. Ai sensi dell’art. 632 c.p.c., il compendio pignorato deve essere restituito all’esecutato. La restituzione non riguarda soltanto l’immobile, ma comprende anche i frutti maturati durante l’esecuzione e ancora residuati. Vi rientrano non soltanto i canoni eventualmente già incassati, ma anche i crediti sorti durante l’efficacia della locazione e non ancora riscossi, comprese le pretese derivanti dalla clausola penale.
La Corte precisa che non viene trasferito all’esecutato il contratto stipulato dal custode. Quel contratto perde automaticamente efficacia con la cessazione della procedura. Sono invece attribuiti all’esecutato i diritti già sorti mentre il rapporto era efficace. Negare tale effetto determinerebbe, secondo la Cassazione, l’irragionevole conseguenza di far venir meno crediti già maturati soltanto perché il conduttore non li ha adempiuti prima dell’estinzione dell’esecuzione.
La Decisione
- Il contratto stipulato dal custode cessa con l’estinzione dell’esecuzione.
- Canoni, indennità e penali maturati prima dell’estinzione restano compresi nel compendio pignorato.
- Con la chiusura della procedura tali diritti spettano all’esecutato ai sensi dell’art. 632 c.p.c.
- Se il custode aveva già promosso l’azione per il recupero, opera il trasferimento del diritto controverso ex art. 111 c.p.c..
- L’esecutato è quindi legittimato a proseguire il giudizio già autonomamente introdotto dal custode.
Su queste basi la Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte d’appello in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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