Conoscenza del provvedimento tramite il difensore e decorrenza del termine impugnatorio (Cons. Stato n. 9348 del 20.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il termine per la proposizione dell’azione impugnatoria decorre dalla consapevolezza dell’esistenza del provvedimento e della sua potenziale lesività, non essendo necessaria la conoscenza integrale e dettagliata del suo contenuto. Ai fini degli stati soggettivi rilevanti, la conoscenza acquisita dal difensore che agisce in via stragiudiziale in nome e per conto dell’assistito si trasferisce a quest’ultimo in forza dell’art. 1391 cod. civ. La circostanza che le diffide siano state materialmente redatte dal rappresentante non consente di riferire la conoscenza del provvedimento al solo avvocato, escludendone l’assistito. Il ricorso notificato oltre i sessanta giorni dall’acquisita contezza del provvedimento è inammissibile per tardività.

Il Fatto

La vicenda riguarda un chiosco-bar situato su area demaniale. La titolare di una precedente concessione aveva subito un’ordinanza di demolizione del manufatto, risultato privo di titolo edilizio e difforme dalla concessione originaria. Il Comune aveva poi rilasciato, tramite SUAP, una nuova concessione di suolo pubblico a un altro soggetto, affittuario, per l’installazione di un chiosco smontabile in area vicina.

L’originaria concessionaria impugnava davanti al TAR Campania sia l’ordinanza di demolizione sia il provvedimento SUAP di rilascio della nuova concessione. Il TAR rigettava il primo ricorso e accoglieva il secondo, annullando la concessione. Il beneficiario proponeva appello, eccependo la tardività del ricorso di primo grado e la carenza di legittimazione attiva della ricorrente. Il Comune spiegava appello incidentale proprio negli stessi termini; la parte privata appellata proponeva appello incidentale improprio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di tardività, condivisa dall’appellante principale e dall’appellante incidentale proprio. Il Consiglio di Stato ritiene il motivo fondato, individuando plurimi elementi dai quali inferire che la parte appellata conosceva il rilascio della concessione già prima dei sessanta giorni rispetto alla notifica del ricorso.

Assume rilievo decisivo la diffida del 16 aprile 2019, con cui la parte, tramite il proprio difensore, contestava l’illegittimità del provvedimento dichiarando di averne avuto notizia. A ciò si aggiunge la comunicazione del 30 aprile 2019, con cui il Comune, riscontrando la richiesta di accesso, rendeva edotta la destinataria dell’identità del nuovo concessionario. Quanto precede è confermato dalla seconda diffida del 13 maggio 2019.

Il Collegio supera l’argomento condiviso dal TAR, secondo cui la conoscenza espressa nelle diffide era riferibile solo all’avvocato e non all’assistita. Richiamando l’art. 1391 cod. civ., i giudici osservano che il difensore ha agito in via stragiudiziale come rappresentante della parte: la conoscenza del rappresentante, in materia di stati di scienza o di ignoranza, si addebita al rappresentato.

Respinta è anche la tesi secondo cui il termine decorrerebbe solo dalla piena consapevolezza dell’intero contenuto del provvedimento. Il Consiglio aderisce alla giurisprudenza maggioritaria, richiamando Consiglio di Stato sez. III, 23/12/2019, n. 8701: basta la percezione della portata lesiva e del contenuto oppositivo rispetto alla pretesa da far valere in giudizio, valendo l’esigenza di certezza dell’azione amministrativa. L’eventuale incompletezza della cognizione consente semmai l’impugnazione con motivi aggiunti.

Poiché il ricorso era stato notificato il 19 luglio 2019, il termine di cui all’art. 29 cod. proc. amm. era già spirato. In accoglimento dei primi motivi degli appelli, il ricorso introduttivo è dichiarato inammissibile perché tardivo. Ne consegue l’improcedibilità per carenza di interesse dell’appello incidentale improprio. Le spese sono compensate integralmente, in ragione dell’esito e della complessità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1391 c.c.

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